Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 99
Elenco regionale degli alberi monumentali
1. La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ed acquisito il parere della Consulta regionale di cui all’articolo 9, propone al Consiglio regionale l’elenco regionale degli alberi monumentali, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale. Il Consiglio regionale si esprime nei termini previsti dal decreto ministeriale medesimo.
2. La Regione trasmette al Corpo forestale dello Stato l'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 96, predisposto in formato elettronico, corredato dalla documentazione richiamata all’articolo 97 comma 1, lettera b) ai fini della verifica di competenza e dell’inserimento nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
3. L’elenco regionale, verificato ai sensi del comma 2, è inserito nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.
4. L’elenco regionale è periodicamente aggiornato, sulla base delle proposte di nuovi inserimenti da parte dei comuni, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. La variazione dell’elenco è tempestivamente comunicata al Corpo forestale dello Stato.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.