Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 98
Coordinamento regionale
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale, con deliberazione, detta indirizzi omogenei per l’effettuazione dell’attività di censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni e concordare con il comando regionale del Corpo forestale dello Stato l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento cui partecipano le strutture regionali competenti in materia ambientale, forestale e paesaggistica.
2. I comuni comunicano l’avvio e la conclusione delle operazioni di censimento alla struttura regionale competente, ai fini dell’espletamento delle funzioni di coordinamento.
3. La Regione, in caso di inadempimento del comune nell’effettuazione del censimento di cui al comma 2, informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.