Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 76
Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale
1. Le zone umide di importanza internazionale cui all’articolo 8 incluse nell’elenco previsto dal d.p.r. 448/1976 , e tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera i) del d.lgs. 42/2004 , sono rappresentate nel PIT che determina obiettivi, direttive e prescrizioni d’uso finalizzate a garantirne la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con questi, la valorizzazione.
2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:
a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.
3. Gli strumenti di governo del territorio garantiscono la conservazione delle zone umide di importanza internazionale ricadenti all’esterno del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.
4. Le zone umide di importanza internazionale ricadenti all’interno del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono disciplinate dagli specifici strumenti di pianificazione e gestione.
5. I consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), concorrono alla conservazione, al ripristino e all’utilizzo razionale delle zone umide di importanza internazionale, attraverso la corretta regimazione delle acque, volta a garantire la tutela degli habitat e della flora e fauna presenti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.