Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 33
Ufficiale rogante
1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell’ente parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse dello stesso parco, da un dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente parco può avvalersi dell’ufficiale rogante della Regione ai sensi dell’articolo 58, comma 6, della l.r. 38/2007 , con rimborso delle relative spese, ovvero nominare, a cura del direttore, su proposta del consiglio direttivo, l'ufficiale rogante ed il suo sostituto tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 58, comma 2, della l.r. 38/2007 .
3. L'ufficiale rogante:
a) provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1, in base alle vigenti leggi di registro;
b) cura la raccolta dei verbali e dei contratti stipulati e la loro annotazione su apposito registro;
c) autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti;
d) cura ed è responsabile degli adempimenti tributari connessi ai contratti del parco in forma pubblico amministrativa.
4. Ai funzionari di cui al comma 2, non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. È fatta salva la facoltà dell’ente parco di ricorrere al rogito notarile.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.