Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 26
Statuto
1. In conformità all’
articolo 24 della l. 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell’ente parco e lo invia alla Giunta regionale che provvede all’approvazione previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede in particolare:
a) la sede dell'ente;
b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 22, comma 1 e l’eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 8;
d) i criteri per la definizione delle quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti alla lettera c);
e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
f) le modalità e i criteri per la nomina del comitato scientifico del parco;
g) le modalità di partecipazione alle sedute della comunità del parco dei rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni ambientaliste e degli enti di ricerca presenti sul territorio di cui all’articolo 22, comma 6, lettera a);
h) forme e modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell’ente;
i) le forme di pubblicità degli atti;
3. Le modifiche dello statuto sono adottate ed approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.
4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Esso è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce.
5. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto-tipo degli enti parco regionali.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.