Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 24
Indennità e gettoni di presenza spettanti agli organi dell’ente parco
1. Al presidente del parco spetta un’indennità annua nella misura massima del 15 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale ed è determinata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai componenti del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del consiglio direttivo.
3. Al presidente del parco e ai soggetti di cui al comma 2, residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per gli spostamenti necessari per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
4. Al presidente del parco ed ai soggetti di cui al comma 2, residenti in comune diverso da quello in cui ha sede l’ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è comunque riconosciuto il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, nel caso in cui:
a) la sede dell'ente parco non risulti raggiungibile con mezzo pubblico negli orari in cui hanno luogo le attività istituzionali;
b) l'utilizzo del mezzo privato risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione.
5. Al presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 5 per cento ed al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di rimborso spese di cui ai commi 3 e 4.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.