Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 2
Sistema regionale delle aree naturali protette
1. Il sistema regionale delle aree naturali protette è l’insieme dei territori costituito dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge, nel quadro dei principi di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
2. Il sistema regionale delle aree protette concorre alla formazione di un sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, unitamente:
a) alle aree naturali protette terrestri e marine, istituite nel territorio regionale ai sensi della l. 394/1991 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);
b) ai parchi istituiti ai sensi dell’articolo 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).
3. Al fine di assicurare una gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 2, la Regione promuove l'interazione ed il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e con gli enti gestori delle aree protette nazionali, anche attraverso la stipula di accordi di programma quadro e di patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
4. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1, costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e concorrono alla programmazione regionale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.