Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 139
Sostituzione dell’articolo 73 quater della l.r. 10/2010
1. L’articolo 73 quater della l.r. 10/2010 è così sostituito:
“
Art. 73 quater - Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza
1. Nei casi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera c), e all’articolo 52, comma 1,
lettera e), la valutazione di incidenza è effettuata, con le modalità di cui all’
articolo 88 della l.r. 30/2015 , nell’ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA.
2. Nel casi di cui al comma 1, lo studio preliminare ambientale e lo studio d’impatto ambientale sono corredati da uno studio d’incidenza contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del
d.p.r. 357/1997 , secondo quanto previsto dal
titolo III, capo III, ed i relativi provvedimenti conclusivi danno atto degli esiti della valutazione d’incidenza.
3. Ai fini del comma 1 e 2, l’autorità competente emana il provvedimento di
assoggettabilità o la
pronuncia di compatibilità ambientale di cui rispettivamente agli articoli 49 e 57, previa acquisizione della valutazione d’incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento
dell’ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità e la pronuncia di compatibilità ambientale si estendono anche alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza.
4. Le modalità d’informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’unicità procedurale di cui al presente articolo.
5. La valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell’articolo 45, comma 4, è effettuata dal comune, nell’ambito
delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, della provincia o della città metropolitana nonché dell’ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla provincia, dalla città metropolitana e dall’ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
6. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA che ricadono solo parzialmente nel territorio del parco regionale o della relativa area contigua e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco, il parere vincolante dell’ente parco
regionale di cui all’articolo 45, comma 5, si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.
”.Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.