Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 138
Sostituzione dell’articolo 73 ter della l.r. 10/2010
1. L’articolo 73 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
Art. 73 ter - Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza
1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall’
articolo 87 della l.r. 30/2015 .
2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del
d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.
3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente, oppure dall’ autorità competente per la valutazione d’incidenza, individuata dall’
articolo 87 della l.r. 30/2015 , se non coincidente con l’autorità
competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione
proprie della valutazione d'incidenza. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell’avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.
4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.
”.Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.