Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 114
Disposizioni transitorie per gli organi dell’ente parco, il comitato scientifico e il direttore
1. Entro sei mesi dall’approvazione degli statuti di cui all’articolo 26, sono individuati i rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio, di cui all’articolo 22, comma 6, lettera a).
2. Il presidente del parco, il consiglio direttivo e il collegio regionale unico dei revisori dei conti in carica alla data dell’entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza.
3. Il comitato scientifico del parco in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla sua naturale scadenza.
4. I direttori dei parchi regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dall’incarico alla scadenza naturale del contratto di cui all’articolo 12 della l.r. 24/1994 e all’articolo 11 della l.r. 65/1997 . È facoltà dei presidenti del parco provvedere al loro rinnovo per una durata di cinque anni allo scadere dei quali si applicano le modalità di nomina e rinnovo di cui all'articolo 40.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.