Legge regionale 3 marzo 2015, n. 23
Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l'articolo 117, comma quarto, e l’
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Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 74/2004 , in applicazione delle fattispecie di incandidabilità stabilite dallo Stato, cita le norme statali in materia, il cui richiamo necessita una riformulazione puntuale in considerazione dei recenti interventi normativi;
2. L’articolo 2 dell’allegato 4
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3. Il
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4. In seguito all’introduzione del voto di preferenza all’interno della l.r. 51/2014 , è opportuno modificare i limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di liste con importi comunque inferiori a quelli previsti dalla
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5. I commi 2 e 3 dell'
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6. Anche in osservanza dell'
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7. Nei comuni in cui si svolgono elezioni comunali o politiche e regionali resta ferma la disciplina di cui alla
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8. Nei comuni in cui si svolgono soltanto elezioni regionali, si vuole favorire la nomina di scrutatori degli uffici elettorali di sezione degli idonei a tale ufficio ed iscritti nel relativo albo, che si trovano in stato di disoccupazione o in condizioni di disagio;
9. L'articolo 10 della presente legge inserisce l’articolo 14 bis nella l.r. 74/2004 in svolgimento delle competenze legislative regionali residuali, dal momento che tutti gli oggetti che non rientrano nel sistema di elezione possono essere riconducibili alla competenza residuale della Regione, con l'effetto per questa di essere soggetta ai soli limiti generali annoverati dal
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10. In considerazione della necessità di applicazione immediata delle nuove norme, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.