CAPO II
- Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione
Art. 6
- Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma
dell'articolo 7, del personale (69) Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 18.
alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire.
2 bis. La deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'articolo 10, commi 13, 16 e 16 bis, è adottata a seguito di: intesa tecnica tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore generale dell’ente locale; espressione dell’assenso politico della Giunta regionale e dell’ente locale interessato sull’intesa tecnica, manifestato con scambio di note o in sede di Osservatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807; atto formale di recepimento adottato dal presidente della provincia o dal sindaco della città metropolitana. Gli accordi medesimi possono essere integrati in ogni tempo con deliberazione della Giunta regionale, che formalizza l'accordo intervenuto a livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme comunicazione dell'assenso del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana; in tal caso, la deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo integrativo, limitatamente alla successione nella proprietà dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo è efficace; se l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma dell’articolo 10, comma 16. (70) Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 18.
Art. 7
- Accordi per il trasferimento del personale
1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede
mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, (10) Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 5.
tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi.
Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale. (11) Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 5.
Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).
2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all’esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.
3. La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento
; la riorganizzazione può prevedere che, nell’ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l’efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite. (12) Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 5.
Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l’esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all’esercizio dei compiti di cui all’articolo 2, comma 2, è individuato a seguito
degli accordi (10) Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 5.
tra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della
l. 56/2014 . Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5.
4. Gli accordi tengono conto:
a) delle variazioni nel frattempo intervenute;
b) dell’esclusione dal trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all’allegato dell’accordo della Conferenza unificata rep. atti n. 106/CU dell’11 settembre 2014;
c) dei processi di riorganizzazione dell’ente cedente derivanti dall’applicazione delle disposizioni
del capo I del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 . Detti processi di riorganizzazione possono essere attivati dall’ente cedente anche sulla base di accordi preliminari, volti a dare attuazione al piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta regionale;
d) in conformità con gli orientamenti definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei processi di mobilità in corso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 421 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
5. L’individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3:
a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell’entrata in vigore della
l. 56/2014 ;
b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell’anno 2014;
c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell’anno 2013 in via prevalente;
d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell’anno 2013.
6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all’articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo.(13) Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 5.
7. Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle (45) Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 2.
, il costo è calcolato considerando la posizione nella categoria del comparto (45) Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 2.
che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014 (45) Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 2.
.(14) Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 5.
Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell’imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2.
Art. 8
- Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali
1. Dopo l’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell’ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all’articolo 9, comma 1.
2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014. (15) Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 6.
3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all’organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l’accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.
5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l’inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall’
articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 . La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.
6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell’ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita
all’articolo 10, comma 16. (1) Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64, art. 2.
Gli uffici regionali e gli uffici dell’ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse strumentali.
6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all’individuazione dei nuovo contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre la data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16 (82) Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 16.
. (16) Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 6.
6 quater. Le modalità di rimborso degli oneri definite dalla deliberazione di cui al comma 6 ter, continuano ad applicarsi fino alla data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16. (83) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 16.
7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l’intero territorio regionale e di supporto generale di cui all’articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l’assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all’applicazione del contratto decentrato di cui all’
articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 , l’eventuale assegnazione di personale
delle categorie del comparto (17) Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 6.
presso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell’ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal d.p.c.m. 26 settembre 2014.
8. Ai sensi dell’
articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 , il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.
9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
Art. 9
- Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari
1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2.(19) Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
2 bis. In deroga all’articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale. (3) Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64, art. 3.
3. Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all’articolo 7(22) Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla determinazione della spesa per il personale
da trasferire, compreso il personale di cui all’articolo 7, comma 6 (23) Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
. Per la copertura di detta spesa sono
(24) Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.
4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall’ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:
a) i compensi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile.1999 e quelli di cui all’articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;
b) i compensi di cui all’articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;
c) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;
d) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile1999 e di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali. (19) Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
Con la stessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7.
5 bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori. (21) Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
5 ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7. (21) Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle
destinate (40) Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
dalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali)
incrementa stabilmente le risorse (41) Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
della Regione Toscana già destinate alle medesime finalità.
7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.
La Regione eroga tali risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell’ambito delle verifiche ispettive di cui all’articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego). In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all’erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall’amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito. (71) Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 19.
7 bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell’applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall’anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilità per l’anno 2018). (94) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 18.
8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale.(42) Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell’applicazione dell’
articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”).
Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006. (25) Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
9 bis. I compensi professionali di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo articolo 9, comma 6 del d.l. 90/2014. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall’ente medesimo ai fini del rispetto della l. 296/2006 e dell'articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014. (21) Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 7.
10 bis. A decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. A seguito dell'unificazione dei fondi, cessano le disposizioni di cui al comma 5 relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. (96) Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 14.
Art. 10
- Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi
1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante
accordi organizzativi, formalizzati (26) Nota soppressa.
ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo.
2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.
3. (95) La Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 9 maggio 2018, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).
Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario.
Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria. (72) Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 20.
Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell'ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell’intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla l.r. 35/2011, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).(46) Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 3.
5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all’entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In particolare, i progetti e le attività connessi all’attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla conclusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia “Marittimo” anni 2007 – 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.
5 bis. In casi di indifferibilità e urgenza a provvedere, connessi allo svolgimento di una funzione trasferita, la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può succedere in rapporti di durata in corso, in via anticipata e sostitutiva rispetto alla definizione dei successivi accordi di cui al comma 13. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale. (43) Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 14.
6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli uffici territoriali.
A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l’avvalimento del personale o dell'ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della provincia e della Città metropolitana di Firenze competenti all'adozione di provvedimenti finali, e sono indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; l'assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta dell'ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, sono individuati: (47) Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 3.
a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all’adozione di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi;
b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall’ufficio territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell’ente locale, operando sul relativo bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all’ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico dell’ente locale.
6 bis. Il dipendente assegnato in avvalimento ai sensi del comma 6, può continuare a svolgere, nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 6, i compiti del RUP. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresa la copertura assicurativa, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti di cui agli atti adottati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore del presente comma e gli effetti previsti. (48) Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 3.
6 ter. Gli avvalimenti di cui al comma 6 possono essere attivati anche per lo svolgimento di attività di protezione civile, al fine di consentire agli enti locali interessati di riorganizzare le funzioni di propria competenza, in via transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresi la copertura assicurativa, l'indennità di reperibilità e gli oneri per l'eventuale servizio prestato in caso di allertamento, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti disposti all'entrata in vigore del presente comma. (48) Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 3.
6 quater. Il personale, che svolgeva le funzioni oggetto di trasferimento e che non è stato trasferito alla Regione in quanto avente i requisiti per la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016, può essere distaccato all'ufficio territoriale della Regione per continuare l'attività nella funzione fino alla cessazione. Il costo di detto personale, comprese le coperture assicurative, è a carico dell'ente locale. All'individuazione di detto personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la provincia o la Città metropolitana di Firenze interessate. Alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si può provvedere, altresì, al distacco presso l'ufficio territoriale regionale di altro personale non trasferito alla Regione. (48) Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 3.
7. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano alle opere di interesse strategico di cui alla
legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), e ai procedimenti connessi alla loro realizzazione, limitatamente alle opere individuate nell’ambito della legge di cui all’articolo 9, comma 3. Per tali opere e procedimenti la successione della Regione nella titolarità della realizzazione dell’opera e del procedimento e nei connessi rapporti attivi e passivi decorre dalla data di trasferimento della funzione o dagli adempimenti specificati nella
l.r. 35/2011 . Il responsabile unico del procedimento (RUP), se trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 9, continua ad esercitare le sue funzioni, salvo successiva variazione. Diversamente, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano i casi di cessazione del RUP. La ricognizione dello stato di avanzamento delle opere di cui al presente comma è effettuata congiuntamente dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, e con specifico accordo possono essere individuate le modalità del trasferimento.
a) l’obbligo dell’ente locale di restituire alla Regione le somme dalla Regione medesima concesse e non ancora spese, per somme non spese intendendo quelle non ancora liquidate;
b) l’obbligo dell’ente locale di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento dell’opera e quelle incassate da altri soggetti cofinanziatori, e non ancora spese;
c) l’obbligo dell’ente locale di corrispondere alla Regione le risorse per far fronte ai debiti per spese accessorie, scaduti ai sensi del comma 2 e non ancora pagati;
c bis) il subentro della Regione anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio, e non liquidate in favore dell'ente locale, mediante reintroito delle stesse; le somme reintroitate costituiscono la copertura finanziaria per le opere trasferite alla competenza regionale. La disposizione di cui alla presente lettera e quelle delle precedenti lettere a), b), c) si applicano anche ai casi previsti dall'articolo 11 bis, comma 3, lettera a). (74) Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 20.
9. (27) Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 8.
La Giunta regionale può, con propria deliberazione, comunicata al Consiglio regionale, individuare le opere di interesse strategico di cui alla
l.r. 35/2011 già commissariate, per cui il trasferimento alla competenza regionale opera a partire dalla data di approvazione della stessa deliberazione. Per tali opere, la Giunta regionale può prevedere che il commissario continui a operare in nome e per conto della Regione, fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il contenuto e la durata dell’incarico commissariale secondo quanto previsto dalla
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione succede nella titolarità della realizzazione dell’opera, nei connessi procedimenti e nei relativi rapporti attivi e passivi. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal commissario in nome e per conto dell’ente originariamente sostituito. Alle suddette opere si applica quanto disposto dal comma 8.
10. Per le opere per le quali le province e la città metropolitana sono state individuate come soggetti attuatori o enti avvalsi in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 548, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2013”), dell'
articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116 , e dell’
articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e che ricadono nelle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, l’eventuale modifica del soggetto attuatore o dell'ente avvalso può essere sempre disposta ai sensi della medesima disciplina statale. Con la legge di cui all’articolo 9, comma 3, sono individuate le opere e i procedimenti connessi alla loro realizzazione per i quali, a seguito dell’eventuale modifica del soggetto attuatore o ente avvalso, si applica la medesima disciplina della successione prevista dal comma 7, nonché le disposizioni di cui al comma 8.
11. Salvi i casi di cui al comma 6, le risorse incassate dalla provincia o dalla città metropolitana e non spese che, per effetto del trasferimento della funzione, spettano alla Regione, sono trasferite alla Regione medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente comma.
12. Se una funzione oggetto di trasferimento risulta essere affidata dalla provincia o dalla città metropolitana ad altri enti locali, la deliberazione di cui all’articolo 6, comma 2, individua il soggetto che conclude i procedimenti e gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in difformità dai rapporti instaurati.
13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all’articolo 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L’accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, è trascritto dalla Regione (84) Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16, art. 4.
alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che recepisce l’accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l’atto che costituisce titolo per le trascrizioni. (28) Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 8.
14. Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote.
Il subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito. (29) Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 8.
Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del d.p.c.m. 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.
15. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
16. Entro quindici giorni dalla
formalizzazione (30) Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 8.
degli accordi di cui al comma 13, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento dei beni mobili e immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal subentro di cui al comma 14,
decorre dalla data prevista dalla legge di recepimento (26) Nota soppressa.
.
16 ter. La Giunta regionale può, con deliberazione, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, formalizzare la proposta per la definizione degli accordi; la proposta è comunicata all'ente locale, per le eventuali osservazioni e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. In tal caso, in deroga ai commi 13, primo periodo, 16 e 16 bis del presente articolo, la Giunta regionale dispone, con deliberazione, sulla successione nei beni e nei rapporti e sul termine di decorrenza, dando conto del raggiungimento o meno dell'accordo e delle valutazioni degli enti, ovvero, se la successione comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale o comporta il trasferimento di beni immobili, approva la proposta di legge per la successione. (49) Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 3.
17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie
, ferma restando la disciplina dell'articolo 111 del codice di procedura civile, ove applicabile. (50) Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 3.
.
17 bis. Le disposizioni del presente articolo si intendono nel senso che, fatte salve le deroghe stabilite dall’articolo 11 bis, fino al subentro della Regione nei rapporti in corso, secondo quanto previsto dagli accordi e dagli altri atti di cui ai commi da 13 a 16 ter, ovvero dagli accordi integrativi di cui all’articolo 6, comma 2 bis, le province e la città metropolitana restano titolari dei rapporti medesimi, quantunque riconducibili a funzioni oggetto di trasferimento. (75) Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 20.
Art. 10 bis
2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.
3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione decorre dal 1° gennaio 2017, salvo il trasferimento anticipato ai sensi del comma 5 (64) Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41, art. 1.
. Restano fermi i controlli effettuati e gli atti adottati dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo dalle province, dalla Città metropolitana di Firenze e dai soggetti cui detti enti hanno affidato le attività. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo svolgimento di controlli non ancora effettuati al 31 dicembre 2016 (64) Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41, art. 1.
sono trasferite alla Regione. Le province e la Città metropolitana di Firenze procedono (65) Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41, art. 1.
agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Fino alla data di trasferimento (64) Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41, art. 1.
le funzioni sono svolte dagli enti in osservanza degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la Giunta regionale stabilisce altresì prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5. 4. Salvo il subentro anticipato ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (64) Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41, art. 1.
, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città metropolitana di Firenze, qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 14, e detti enti o società: a) siano in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sovra provinciale;
b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere (65) Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41, art. 1.
a quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli; c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale; (66) Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41, art. 1.
d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;
e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;
f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all’esercizio delle attività.
5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 31 dicembre (81) Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 20.
2016, la Regione individua, anche per una singola provincia o per la Città metropolitana di Firenze, le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. Con le medesime deliberazioni la Regione dispone altresì, in via transitoria, sulla tariffa dei controlli sugli impianti termici e sugli adempimenti per la messa in rete dei catasti provinciali. Il subentro nelle quote di partecipazione è efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione la Regione subentra anche nel contratto di servizio in corso ed esercita la funzione sul territorio dell'ente locale interessato. (67) Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41, art. 1.
6. Qualora non sussistano le condizioni per il subentro nelle quote di società o enti partecipati, le funzioni sono comunque esercitate dalla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2017 (64) Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41, art. 1.
. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, terzo periodo, il mancato subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati non determina alcun effetto successorio per la Regione nei rapporti delle società o degli enti partecipati ovvero nei rapporti tra gli stessi soggetti e gli enti locali interessati. 7. Qualora le province o la Città metropolitana di Firenze non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
8. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 19, comma 8, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011).
Art. 11
- Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all’
articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014 . Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa
l.r. 61/2014 .
2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell’
articolo 19 della l.r. 68/2011 , in particolare per l’esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.
3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020.
4. Per l’attuazione della disposizione di cui all’
articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l’attività di VIA, volte all’adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi. (31) Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 9.
4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di difesa del suolo e di viabilità regionale (87) Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.
di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011 (88) Parole inserite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.
. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione. (52) Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 5.
Art. 11 bis
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:
a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea;
c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 – 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all’individuazione delle modalità operative;
d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'articolo 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) (68) Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 1.
nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale; e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.
2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l’effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell’arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell’arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell’interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all’ente locale.
3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:
a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 53/2001, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3,commi 4 bis e 4 ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'articolo 8, comma 8, lettera b), della l.r. 53/2001 sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Il decreto di nomina del commissario può prevedere l’assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell’articolo 10, comma 6, a supporto delle attività commissariali. (89) Parole inserite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 10.
Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale; b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 ovvero della situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni della l.r. 53/2001, relative ai commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge, e del d.p.g.r. 49/R/2009.
4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della l.r. 61/2014, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
5. (95) La Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 9 maggio 2018, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).
Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10, l’esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l’esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio della funzione prima della data del subentro.
Art. 12
- Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni
1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all’
articolo 95 della l.r. 68/2011 , salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ai fini del trasferimento del personale, si considera prioritariamente il personale risultante dall’ultima comunicazione effettuata dall’unione di comuni a norma dell’articolo 40 della l.r. 68/2011 . La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6 bis e 6 ter, dell'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'articolo 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16. (54) Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 7.
3. La giunta dell’unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:
a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;
b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l’esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011;
c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all’esercizio della funzione in via esclusiva;
d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;
4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell’unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l’esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell’unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016. (33) Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 10.
4 bis. Se sulle proposte dell’unione è raggiunta l’intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell’articolo 95, comma 4, della l.r. 68/2011. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell’unione deve esprimersi. In caso di ulteriore valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all’articolo 95, comma 8, della l.r. 68/2011 si applica anche per ogni unità di personale che resta all’unione di comuni, rispetto al personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del 31 dicembre 2014. (34) Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 10.
4 ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all’articolo 94 della l.r. 68/2011 sono ridotte delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4 bis, ultimo periodo. (34) Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 10.
Art. 12 bis
1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 65/2010, e all’articolo 16 della l.r.. 86/2014, e nel rispetto della normativa in essi richiamata, è determinato, a decorrere dal 2016, tenuto conto altresì dell'incremento di unità di personale e di autovetture conseguente al trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la percentuale di riduzione delle spese di funzionamento è calcolata:
a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tali voci nel 2009, incrementata in misura proporzionale alle unità di personale trasferite dalle province, dalla città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino;
b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero di autovetture acquisite dalle province, dalla Città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino.