Art. 8
- Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali
1. Dopo l’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell’ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all’articolo 9, comma 1.
2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014. (15) Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 6.
3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all’organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l’accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.
5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l’inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall’
articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 . La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.
6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell’ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita
all’articolo 10, comma 16. (1) Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64, art. 2.
Gli uffici regionali e gli uffici dell’ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse strumentali.
6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all’individuazione dei nuovo contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre la data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16 (82) Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 16.
. (16) Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 6.
6 quater. Le modalità di rimborso degli oneri definite dalla deliberazione di cui al comma 6 ter, continuano ad applicarsi fino alla data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16. (83) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 16.
7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l’intero territorio regionale e di supporto generale di cui all’articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l’assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all’applicazione del contratto decentrato di cui all’
articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 , l’eventuale assegnazione di personale
delle categorie del comparto (17) Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 6.
presso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell’ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal d.p.c.m. 26 settembre 2014.
8. Ai sensi dell’
articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 , il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.
9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.