Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
CAPO III
Esercizio di impianti sportivi
Art. 11
Esercizio di impianti sportivi
1. L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’
articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
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2. Nella segnalazione l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
Art. 12
Regolamento regionale
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) requisiti per l’apertura e la gestione degli impianti e delle attrezzature per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
b) requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature con esclusione di quelli riservati all’ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria;
c) requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti di cui alla lettera a), a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;
d) caratteristiche e livello di qualificazione dei servizi alle persone.
2. Dall’applicazione del regolamento regionale sono esclusi i locali dove si svolgono le seguenti attività:
a) discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motoria;
b) ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente.
Art. 13
Funzioni amministrative di controllo e vigilanza
1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per l’attività ludico-motoria-ricreativa al regolamento regionale di cui all’articolo 12.
2. Il comune competente all’accertamento, qualora accerti difformità, stabilisce nella diffida un termine per l’adeguamento della struttura. In caso di mancato adeguamento è disposta la sospensione dell’attività.
3. La gestione di impianti per l’esercizio di attività ludico-motoria-ricreativa non conforme alle disposizioni del regolamento regionale di cui all’articolo 12, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.500,00.
4. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria di cui al comma 3, è elevata ad un valore compreso fra euro 2.000,00 e euro 10.000,00 ed è disposta l’immediata sospensione dell'attività.
5. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative e al loro introito appartiene al comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.
6. Il comune per l’accertamento delle violazioni riguardanti le irregolarità degli impianti e delle attrezzature, si avvale delle strutture organizzative tecniche degli enti allo scopo deputati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.