Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
CAPO II
- Attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative
Art. 4
Piano per lo sport
1. Il piano per lo sport individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i relativi criteri generali per la loro attuazione, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e nell’ambito delle risorse definite con legge di bilancio. Il piano definisce in particolare:
a) indirizzi per il raccordo con la programmazione degli enti locali, in coerenza con l’articolo 5 della l.r. 1/2015 , favorendo il concorso degli altri soggetti istituzionali e la partecipazione dei soggetti dell’associazionismo sportivo;
b) indirizzi e criteri per la definizione del fabbisogno di spazi, impianti ed attrezzature;
c) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario all’impiantistica sportiva, destinati agli enti locali, ad altri enti pubblici, nonché ai soggetti previsti dall’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”);
d) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario alle manifestazioni sportive, destinati ai soggetti di cui alla lettera c);
e) indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate con gli enti locali per l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche del sistema di spazi, impianti ed attrezzature;
f) indirizzi e criteri di sostenibilità ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di ottimizzazione delle condizioni di gestione;
g) indirizzi e criteri per la promozione di specifiche attività formative, di aggiornamento e di perfezionamento degli operatori dell'area dei servizi alla persona e degli addetti alla gestione delle strutture e degli impianti sportivi;
h) indirizzi e criteri per la redazione, l’individuazione ed il finanziamento dei progetti di attività a carattere regionale;
i) indirizzi per l’attività fisica per i diversamente abili;
l) indirizzi e criteri per lo sviluppo di sinergie con altri piani o programmi regionali.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano, sull’opportunità di un suo aggiornamento e sugli altri interventi realizzati in materia.
Art. 5
Osservatorio regionale
1. Presso la struttura regionale competente per materia è costituito l’osservatorio regionale, di seguito denominato osservatorio.
2. L’osservatorio esercita le seguenti attività:
a) raccolta, coordinamento e scambio di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale in materia di attività fisica;
b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli strumenti messi in atto sul territorio regionale, ivi compresi quelli finalizzati alla diffusione e all’incremento dell’attività fisica;
c) implementazione e aggiornamento del sistema informativo regionale dell’attività fisica di cui all’articolo 6.
3. L’osservatorio si avvale dei dati e delle informazioni forniti dagli enti locali, nonché, previa intesa, dal CONI e dagli altri soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
Art. 6
Sistema informativo regionale dell’attività fisica
1. E’ istituito il sistema informativo regionale dell’attività fisica, di seguito denominato sistema informativo, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sull’attività fisica.
2. Il sistema informativo si raccorda e coopera con il sistema informativo nazionale di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 ottobre 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento affari regionali, turismo e sport e il CONI, in materia di promozione della pratica sportiva.
3. Il sistema informativo è costituito da dati ed informazioni relativi in particolare a:
a) spazi, impianti e attrezzature per l’attività fisica;
b) persone praticanti l’attività fisica;
c) società, associazioni, organizzazioni sportive e operatori economici di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
4. L’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo sono curati tramite la raccolta di dati e di informazioni nella disponibilità degli enti locali, nonché mediante la collaborazione e la condivisione con gli altri soggetti pubblici e privati detentori di informazioni utili in materia di impianti e operatori del settore dell’attività fisica.
5. I dati e le informazioni inseriti nel sistema informativo sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell’ambito di apposita sezione dedicata all’attività fisica.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) tipologie di dati e di informazioni;
b) modalità e termini per la costituzione, l’implementazione e la gestione del sistema informativo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nella l.r. 54/2009 ;
c) motivi di inammissibilità, decadenza e revoca dei contributi regionali per i casi di mancato o incompleto invio dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti coinvolti.
Art. 7
Promozione dell’attività fisica 2)
1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l’attività fisica per tutte le fasce di età ed in ogni ambito, con particolare riferimento all’ambiente scolastico e universitario, di comunità e lavorativo.(3)
2. Per i fini di cui al comma 1, anche mediante intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, ed in coerenza con gli obiettivi e le attività del piano regionale per la prevenzione, come approvato in conformità al piano nazionale della prevenzione, e delle politiche regionali sulla cronicità, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale aventi l’obiettivo di ampliare e diffondere l’offerta di attività fisica, tenendo conto dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze.(3)
2 bis. I progetti e programmi di cui al comma 2 si configurano, in particolare, quali attività a carattere non sanitario, rientranti nella sanità d’iniziativa e nella promozione della salute. La Giunta regionale procede alla realizzazione e alla implementazione di tali progetti anche mediante l’attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l’attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo). (4)
2 ter. Per le azioni di cui al comma 2 bis, la Giunta Regionale si avvale di un tavolo tecnico interprofessionale la cui composizione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Per la partecipazione dei componenti al tavolo tecnico interprofessionale non è previsto alcun compenso. (4)
3. La Regione promuove altresì protocolli d’intesa per incentivare nella scuola primaria la pratica dell’attività fisica mediante l’impiego di laureati in scienze motorie, o titolari di titoli equipollenti, a supporto dell’insegnante di classe.
Art. 7 bis
Palestre della salute(12)
1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato quale programma di attività fisica individuale con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 36/2021.
2. I programmi di esercizio fisico strutturato si possono svolgere nell'ambito di idonee strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, definite “palestre della salute” dall’articolo 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. 36/2021. I programmi medesimi vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso d.lgs. 36/2021.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto statuito dall'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021.
4. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata comunicazione.
Art. 8
Percorsi formativi
1. La Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, promuove attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell’area dei servizi alla persona, correlate all’attività fisica, alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio e alla gestione degli impianti sportivi.
2. Di tali attività è data pubblicità sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell’ambito di apposita sezione dedicata all’attività fisica.
Art. 9
Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. La Regione promuove, d’intesa con le autorità militari e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’integrazione funzionale delle strutture pubbliche, civili e militari, di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica dell’attività fisica.
2. I percorsi formativi di cui all’articolo 8, sono aperti alla partecipazione del personale delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto delle loro autonome determinazioni.
Art. 10
Attività fisica in ambito socio-sanitario
1. La Regione, considerata la valenza sociale e sanitaria dell’attività fisica per la prevenzione della malattia, promuove l’integrazione degli interventi di cui alla presente legge con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b), d), e), f), g), h).
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere previste forme di incentivazione e agevolazione per le visite medico-sportive.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.