Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
Art. 9
Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. La Regione promuove, d’intesa con le autorità militari e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’integrazione funzionale delle strutture pubbliche, civili e militari, di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica dell’attività fisica.
2. I percorsi formativi di cui all’articolo 8, sono aperti alla partecipazione del personale delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto delle loro autonome determinazioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.