Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
Art. 8
Percorsi formativi
1. La Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, promuove attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell’area dei servizi alla persona, correlate all’attività fisica, alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio e alla gestione degli impianti sportivi.
2. Di tali attività è data pubblicità sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell’ambito di apposita sezione dedicata all’attività fisica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.