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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 5
Osservatorio regionale
1. Presso la struttura regionale competente per materia è costituito l’osservatorio regionale, di seguito denominato osservatorio.
2. L’osservatorio esercita le seguenti attività:
a) raccolta, coordinamento e scambio di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale in materia di attività fisica;
b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli strumenti messi in atto sul territorio regionale, ivi compresi quelli finalizzati alla diffusione e all’incremento dell’attività fisica;
c) implementazione e aggiornamento del sistema informativo regionale dell’attività fisica di cui all’articolo 6.
3. L’osservatorio si avvale dei dati e delle informazioni forniti dagli enti locali, nonché, previa intesa, dal CONI e dagli altri soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 2 .

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 giugno 2024, n. 21 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 71 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.