Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
Art. 2
Obiettivi
1. La Regione riconosce nella pratica dell’attività fisica uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la salute e i corretti stili di vita della persona;
b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
c) la leale competitività;
d) l’inclusione sociale;
e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;
f) l’integrazione e la cooperazione tra le comunità;
g) la fruizione dell’ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
h) la promozione del territorio;
i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;
l) la valorizzazione degli impianti sportivi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.