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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 2
Obiettivi
1. La Regione riconosce nella pratica dell’attività fisica uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la salute e i corretti stili di vita della persona;
b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
c) la leale competitività;
d) l’inclusione sociale;
e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;
f) l’integrazione e la cooperazione tra le comunità;
g) la fruizione dell’ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
h) la promozione del territorio;
i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;
l) la valorizzazione degli impianti sportivi.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 2 .

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 giugno 2024, n. 21 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 71 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.