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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 18
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Al tal fine, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente:
a) lo stato della sottoscrizione delle intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;
b) il processo di costituzione e di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 6.
3. A decorrere dal 2017, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni inerenti in particolare:
a) interventi realizzati per la promozione dell’attività fisica finanziati dalla Regione, distinti per tipologia e per entità del finanziamento;
b) eventuali interventi regionali realizzati per il sostegno finanziario all’impiantistica sportiva e per le manifestazioni sportive;
c) numero complessivo e(10)

Parole inserite con l.r. 19 giugno 2024, n. 21, art. 3.

distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature per l’attività fisica;
c bis) natura giuridica dei soggetti affidatari degli impianti sportivi;(11)

Lettera inserita con l.r. 19 giugno 2024, n. 21, art. 3.

c ter) tipologia dei contratti di lavoro applicati nell'ambito degli affidamenti e numero dei soggetti volontari eventualmente operanti negli impianti sportivi;(11)

Lettera inserita con l.r. 19 giugno 2024, n. 21, art. 3.

d) numero degli iscritti alle società ed alle associazioni sportive di cui all’articolo 1, comma 4;
e) stima dei praticanti l’attività fisica.
4. Il Consiglio regionale utilizza gli esiti della valutazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3, per l’eventuale rimodulazione degli interventi regionali.
Art. 19
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti, ai sensi della legislazione previgente, dal bilancio pluriennale 2015 – 2017.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 2 .

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 giugno 2024, n. 21 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 71 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.