Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
Art. 11
Esercizio di impianti sportivi
1. L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’
articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
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2. Nella segnalazione l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.