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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 10
Attività fisica in ambito socio-sanitario
1. La Regione, considerata la valenza sociale e sanitaria dell’attività fisica per la prevenzione della malattia, promuove l’integrazione degli interventi di cui alla presente legge con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b), d), e), f), g), h).
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere previste forme di incentivazione e agevolazione per le visite medico-sportive.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 2 .

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 giugno 2024, n. 21 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 71 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.