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Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 27 febbraio 2015

Art. 6
- Organizzazione e attuazione
1. La pubblicazione dei dati di tipo aperto della Regione e l’attivazione di servizi relativi ai dati aperti, consegue ad un processo interno alla stessa atto a identificare, analizzare e verificare i dati, al fine di garantire il rispetto della normativa e l’esattezza, la qualità e la completezza dei dati pubblicati ed è regolata da disposizioni organizzative da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. Per garantire quanto previsto agli articoli 4 e 5, le strutture responsabili dei dati assicurano l’esattezza, la completezza, la qualità e l’aggiornamento dei dati nella loro responsabilità e forniscono alle strutture competenti in materia di sistemi informativi e società dell’informazione, i dati da pubblicare come dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti di cui all’articolo 4, comma 2.
3. Le strutture competenti in materia di sistemi informativi e società dell’informazione assicurano lo svolgimento delle attività e delle operazioni tecniche necessarie alla messa a disposizione e pubblicazione dei dati come dati di tipo aperto.
4. Il rispetto di quanto previsto dalla presente legge da parte delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3, è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.