Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12
Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015
Art. 6
- Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 61/2012
1. L'articolo 5 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
“
Art. 5 - Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali
1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all’

(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".
2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli
assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali ed assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.
4. I singoli consiglieri ed assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.