Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12
Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015
Art. 2
- Modifiche all'articolo 1 della l.r. 61/2012
1. La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 è sostituita dalla seguente: “
Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri
”.2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
“
1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:
a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'

(Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.
”.3. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
“
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell’eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell’articolo 6.
”.4. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 le parole: “
l. 151/1993 ” sono sostituite dalle seguenti: “
l. 515/1993 ”.


5. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
“
6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.