Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12
Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015
Art. 13
- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 61/2012
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 61/2012 è aggiunta la seguente:
“
f bis) Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui alla
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
”.2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 61/2012 le parole: “
commi 1 e 3
” sono soppresse. 3. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 61/2012 è sostituito dal seguente:
“
2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.