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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 12

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 10
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 61/2012 dopo le parole: “
variazioni della
situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione;
” sono inserite le seguenti: “
nonché tutte le variazioni dei dati di cui agli articoli 6 e 7, intervenute dopo l'ultima attestazione, ad eccezione di quelli acquisiti d'ufficio e di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n);
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.