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Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 8

Attribuzione di nuove funzioni all’Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 ).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 , ed in particolare l’articolo 36, commi 2 e 3;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Considerato quanto segue:


1. Nell’ambito delle aree di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3, Sito esternodel d.l. 83/2012 , convertito dalla Sito esternol. 134/2012 , è necessario garantire una progettazione unitaria degli interventi di bonifica mediante depurazione delle acque di falda, cui provvede la Regione ove non intervengano i soggetti obbligati o interessati direttamente o anche attraverso la costituzione di consorzi privati;


2. In considerazione delle competenze dell’Autorità idrica toscana sui processi di depurazione delle acque reflue ed al fine di consentire l’eventuale sfruttamento delle dotazioni impiantistiche già esistenti, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si rende opportuno prevedere che la Regione possa avvalersi di tale ente, dotato di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, per la progettazione ed attuazione dei suddetti interventi;


3. Poiché l’articolo 49 della l.r. 69/2011 , che ha istituito l’osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, riconosce ai membri di tale organismo unicamente un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta, è necessario prevedere la possibilità del rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute, al fine di garantire che l'espletamento di un incarico, per il quale è richiesta un’esperienza altamente qualificata e un’elevata e riconosciuta professionalità, non risulti oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo;


Approva la presente legge

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 69/2011
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati
1. Nell’ambito delle aree di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3,
Sito esternodel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134
, la Regione può avvalersi, ai sensi dell’
articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dell’Autorità idrica toscana per la progettazione e l’affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonché per il monitoraggio sull’attuazione degli stessi, anche al fine di consentire l’utilizzazione, previi eventuali necessari interventi di adeguamento, degli impianti di trattamento delle acque reflue già esistenti.
2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l’Autorità idrica e gli altri soggetti interessati.
”.
Art. 2
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 7 della l.r.69/2011 è inserito il seguente:
9 bis. La Regione mette a disposizione dell’assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate
”.
Art. 3
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 35 della l.r.69/2011 è inserito il seguente:
5 bis. La Regione mette a disposizione dell’assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate
”.
Art. 4
1. Al comma 10 dell’articolo 49 della l.r. 69/2011 dopo le parole: “
un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta.
” sono aggiunte le seguenti: “
Ai membri dell’osservatorio spetta altresì il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell’organismo, fino ad un massimo di cinque sedute l’anno.
”.
Art. 5
1. Il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.