Legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 4
Modifiche all’articolo 4 dello Statuto (1)
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n.72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e g), ove, fra le finalità della legge stessa, si individuano la promozione della salute e del benessere dell’individuo, l’eliminazione di ogni condizione limitante l’accesso alla pratica motoria e sportiva, nonché la prevenzione della malattia e del disagio;
Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana riconosce e promuove la pratica sportiva, in tutte le sue accezioni, con il piano di programma vigente;
2. La Regione Toscana nell’articolo 2 della “Carta Etica dello Sport”, approvata con deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2011, n. 729, afferma chiaramente: “Tutti hanno diritto di fare sport per stare bene”, formalizzando di fatto il diritto di ogni cittadino a fare sport;
3. Nella “Carta Etica dello Sport” sopracitata, la Regione Toscana dichiara: “lo sport è gioco e fonte di divertimento: dà corpo al diritto alla felicità, intesa come benessere psico-fisico e piacere di stare insieme agli altri”;
4. La Regione Toscana tiene conto delle trasformazioni intercorse nella nostra società negli ultimi anni; trasformazioni che hanno radicalmente cambiato gli stili di vita delle famiglie, sia dal punto di vista economico, sia comportamentale, soprattutto in relazione alle fasce più giovani della popolazione;
5. La Regione Toscana individua nello sport e nelle attività motorie correlate lo strumento attraverso il quale garantire un approccio integrato e strategico tra i vari settori: sportivo, sanitario, sociale, educativo e ambientale, per favorire ed incrementare la consapevolezza nei cittadini, e in particolare nei più giovani, dell’importanza che un corpo sano ha nell’equilibrio psicofisico della persona, nel suo processo di socializzazione e nell’educazione alla non violenza;
6. La Regione Toscana considera lo sport un investimento strategico e di prevenzione verso alcune malattie che caratterizzano gli stili di vita della nostra società;
7. La Regione Toscana ritiene doveroso valorizzare maggiormente la funzione educativa tra i più giovani;
Approva la presente legge
Art. 1
- Modifiche all’articolo 4 dello Statuto
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto, è inserita la seguente:
“
i bis) Il diritto di fare sport per stare bene.
”.Note del Redattore:
La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 29 luglio 2014, con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 1 del 14 gennaio 2015, parte prima.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.