Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 1
- Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); è sostituito dal seguente:
“
2. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nei piani di cui al comma 1 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, mediante proprie deliberazioni definisce:
a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3,
comma 3.
”.2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
Le priorità
” sono sostituite dalle seguenti: “I criteri e le modalità
”.Art. 2
- Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“
1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ) le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015 Stessa e con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai sensi dell’
articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007 , ed ha i contenuti di cui all’
articolo 199 del d.lgs. 152/2006 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.