Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 35
- Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: “
delle priorità definite nel programma regionale di sviluppo (PRS)
” sono sostituite dalle seguenti: “delle strategie e degli
indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
”.2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.