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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 7
Programma regionale di sviluppo (PRS)
1. Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all’articolo 32 dello Statuto, definisce:
a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;
b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;
c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali;
d) il quadro delle risorse attivabili nel corso della legislatura;
d bis) gli obiettivi ed i contenuti minimi dei piani di settore regionali, al fine di attuare la transizione verso l’economia circolare; (18)

Lettera inserita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 3.

e) l’indicazione degli eventuali piani di settore regionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione europea;
f) il programma di azione normativa di cui all’articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
2. Al PRS è allegato il rapporto generale di monitoraggio di cui all’articolo 22, comma 2, lettera a), che presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento con riferimento al ciclo di programmazione precedente.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria risoluzione entro sei mesi dalla data del ricevimento, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. Il PRS ha validità per l’intera legislatura e può essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, valuti, in base all’analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, la necessità di una revisione delle opzioni politiche.
5. Le modifiche di cui al comma 4, sono effettuate con gli strumenti e le procedure di cui alla SEZIONE III.(21)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.


Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.