Art. 3
Concertazione o confronto e partecipazione
1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale, si realizzano tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.
2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto, possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.
3. Prima dell'avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, effettua un'informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.
4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull’individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.
5. La Regione può altresì attivare processi partecipativi, ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale.
6. Gli enti locali attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.