Art. 1
Principi generali e criteri guida
1. La programmazione regionale di cui all'articolo 46 dello Statuto, si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:
a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7;
b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi;
c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi;
d) coordinamento dell’azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale;
e) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all’attuazione delle conseguenti politiche;
f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;
g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di aggiornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorità delle politiche regionali.
2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.
2 bis. La programmazione regionale dispone la transizione verso l’economia circolare anche attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con il programma regionale di sviluppo (PRS), mediante l’individuazione di obiettivi e contenuti minimi definiti dal PRS medesimo. (16) Comma inserito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 1.
3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del PRS, del documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8, integrato dalla nota di aggiornamento di cui all’articolo 9, e degli altri atti della programmazione regionale, e dispongono le risorse finanziarie per l’attuazione delle relative determinazioni.