Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
d. lgs. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l’altro:
d.lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati, dispongano un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.
d.lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso allegati.
articolo 32 della legge 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), sono disciplinate le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto del
d.lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali e applicati ad esso allegati.Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; poi modificato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 31 ; ed infine così sostituito con l.r. 18 giugno 2025, n. 29, art. 1 .
Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.
Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016 , n. 88 , art. 15.
Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.



