Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
Legge finanziaria per l'anno 2015.
Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima,
del 31 dicembre 2014
CAPO VIII
Art. 68
“
Art. 7 - Programmazione regionale
1. Nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all’
articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio
della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.
2. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PRAF provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 32 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole;
b) nella misura del 5 per cento a favore dei comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
c) nella misura del 20 per cento a favore delle province per l’esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati;
d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali;
e) nella misura del 35 per cento per iniziative di interesse regionale nel settore faunistico-venatorio e per l’espletamento dei compiti propri della Regione.
3. Per garantire l’effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all’interno del PRAF sistemi di premialità e sanzionatori.
4. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le
risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.
”.