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Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO VII
- Disposizioni diverse
Art. 48
1. Al comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015".
2. Il comma 3 dell'articolo 139 della l.r. 66/2011 è sostituito dal seguente:
"
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 4.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013;
b) di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
".
Art. 49
1. Il comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 ) è sostituito dal seguente:
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 245
“Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 50
1. Al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 65 ter della l.r. 77/2012 le parole: “
per l’anno 2014
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2015
” e le parole: “
previsione 2014
” sono sostituite dalle seguenti: “
previsione 2015
”.
Art. 51
1. Il comma 3 dell'articolo 65 sexies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è destinata la spesa massima complessiva di
euro 700.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 52
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 77/2013 le parole: “
ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 5.000.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
e 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, per un totale di euro 5.500.000,00.
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014, euro 2.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016.
”.
Art. 53
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 77/2013 le parole: “
euro 3.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014;
b) di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 54
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014, di euro 850.000,00 per il 2015 e di euro 700.000,00 per il 2016, per un totale di euro 2.450.000,00.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014, e all'onere pari ad euro 850.000,00 per l'anno 2015 e ad
euro 700.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema
dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016.
”.
Art. 55
- Disposizioni per la partecipazione nella società Logistica Toscana S.c.r.l.
1. Al fine di mantenere inalterata l’entità del capitale della società Logistica Toscana S.c.r.l., la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le partecipazioni delle quote possedute dai soci Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in corso di dismissione secondo la procedura prevista all’Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e all’Sito esternoarticolo Sito esterno1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2014”), fino ad un massimo di euro 90.000,00.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
Art. 56
- Interventi per il rilancio turistico, economico e culturale della città di Pisa(24)

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 18.

Abrogato.
Art. 57
- Contributo straordinario per il ripristino e recupero delle mura del Comune di Magliano in Toscana
1. E’ assegnato un contributo straordinario una tantum per l’anno 2015, fino ad un massimo di euro 300.000,00, al Comune di Magliano in Toscana per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino e recupero della cinta muraria crollata nel mese di dicembre 2014.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. All’onere della spesa di cui al comma 1, parti ad euro 300.000,00 per l’anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 58
- Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti
1. La Giunta regionale promuove, sulla base di specifica intesa con gli enti locali interessati, la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato alla valorizzazione e gestione del sito di notevole interesse archeologico, in località Gonfienti.
2. A seguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al comma 1, al fine di sostenere finanziariamente l'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area su cui insiste il sito archeologico e degli immobili funzionalmente ad esso collegati per l’attuazione delle attività di valorizzazione (36)

Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 14.

, è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00. (27)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 20.

3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018. (28)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 23.

Art. 59
- Sostegno al “sistema neve” in Toscana
1. Per l'anno 2015 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino a un importo massimo di euro 3.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi mirati al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale di cui al comma 3.
2. Gli interventi finanziati sono volti in particolare:
a) ad assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti ed a garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;
b) alla modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune;
c) alla riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica delle stazioni invernali e delle aree sciistiche, anche attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati ed il connesso ripristino ambientale.
3. Le aree vocate agli sport invernali interessate dagli interventi di cui al presente articolo sono:
a) Comprensorio dell'Amiata, che comprende i Comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore;
b) Comprensorio della Garfagnana, che comprende i Comuni di Castiglione di Garfagnana e di Careggine;
c) Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i Comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese;
d) Comprensorio di Zeri, che comprende il Comune di Zeri.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai comuni e loro unioni e, a seguito di bando pubblico secondo il procedimento di cui all’articolo 5 ter, comma 3, della l.r. 35/2000 , a micro, piccole e medie imprese, situate nei comprensori di cui al comma 3, che siano proprietarie degli impianti di cui al comma 2 o delle relative aree, o gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie d'intervento di cui al comma 2 e sono definite le modalità per l’attribuzione dei contributi, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 36882 (2013/N) – Italia.
6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 2.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” e di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 60
- Contributi straordinari per edilizia scolastica(29)

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 24.

Abrogato.
Art. 61
- Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo straordinario nella misura massima di euro 3.450.000,00 (10)

Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 27, poi sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015.
2. Il contributo è erogato con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione positiva di un piano di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione, aggiornato annualmente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della relativa gestione. (30)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte come segue:
a) per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) per euro 1.000.000,00 per il 2016 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
c) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017. (31)

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

Art. 62
- Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano (12)

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 28.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari all'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del nuovo teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio. (47)

Parole soppresse con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 14.

2. La concessione del contributo è condizionata alla valutazione positiva, espressa dalla Giunta regionale, di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione della Fondazione nel triennio 2015 – 2017. (48)

Si veda l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 14.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui:
a) euro 660.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. (32)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 26.

Art. 63
- Contributo straordinario all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze (ISIA)(33)

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 27.

Abrogato.
Art. 64
- Contributi straordinari per impiantistica sportiva
1. È autorizzata la spesa di euro 1.020.000,00 per l'anno 2015 per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ad enti locali e istituti scolastici ed universitari per interventi urgenti su impianti sportivi di loro proprietà.
2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono erogati per gli interventi di impiantistica sportiva previsti dal piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa e sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 al fine di consentire la fruizione degli impianti sportivi per i quali sussista una dichiarazione di inagibilità totale o parziale, o analogo provvedimento emanato dalle autorità competenti, in relazione a:
a) vetustà di parte delle strutture e strumentazioni;
b) cedimenti strutturali e situazioni di danneggiamento che comportino la riduzione della fruizione o compromettano del tutto l'utilizzo in relazione a manifestazioni o attività di livello già programmate;
c) messa in sicurezza di parti o della totalità della struttura, anche relativamente a difesa da danneggiamento per cause naturali.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli enti beneficiari dei contributi sulla base dei criteri di cui al comma 2 e le modalità di concessione ed erogazione del contributo in conformità a quanto previsto dal piano.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 1.020.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 64 bis
- Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi (13)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 29.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1.200.000,00 al Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione di un impianto di prioritario interesse regionale da destinare ad attività sportive e sociali e aggregative per il territorio comunale e per i comuni limitrofi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 65
- Finanziamento del contenzioso, delle richieste stragiudiziali e delle spese sostenute in relazione alle procedure espropriative imputabili alla gestione del Commissario straordinario per l’invaso di Bilancino
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 280.000,00 per la copertura finanziaria delle spese, imputabili alla realizzazione dell’invaso, derivanti da contenziosi o richieste stragiudiziali formulate in relazione alla gestione del Commissario per l’invaso di Bilancino conclusa il 18 luglio 2011.
2. Le spese già sostenute dalla Regione Toscana alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione agli espropri realizzati dal Commissario per l’invaso di Bilancino restano a carico della Regione Toscana stessa.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 280.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 412 “Approvvigionamento idrico – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 66
- Disposizione finanziaria a favore del sistema teatrale toscano
1. Al fine di concorrere finanziariamente alla realizzazione del sistema teatrale toscano, come riformato secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Sito esternolegge 10 aprile 1985, n. 163 ), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 850.000,00 (14)

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 30.

per l’anno 2015.
2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato con le procedure di cui al Piano della cultura 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55 e secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1° luglio 2014.
3. All’onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 850.000,00 (15)

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 30.

per l’anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67
- Contributo straordinario a favore dell’Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere con i soci fondatori al riequilibrio della situazione patrimoniale dell’Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana, con sede in Siena, tramite l’erogazione di un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 1.000.000,00.
2. Termini, condizioni e modalità per l’erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite in un accordo da stipularsi con il Comune di Siena, la Provincia di Siena e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Siena, previa verifica congiunta di un piano di rientro predisposto dall’amministratore unico dell’Ente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, aiuti agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 bis
- Sostegno finanziario su prestiti per giovani professionisti (16)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 31.

1. Per l’anno 2015 sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), sono concessi contributi in conto interessi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'accesso al contributo.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 263.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 ter
- Contributo straordinario alla Diocesi di Firenze (17)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 32.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum di euro 200.000,00 alla Diocesi di Firenze, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi da effettuare per la visita ufficiale di Papa Francesco nel mese di novembre 2015, in occasione del V convegno ecclesiale nazionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 quater
- Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014 (18)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 33.

1. Con riferimento ai contributi per l’attuazione dei piani faunistici venatori provinciali previsti dall’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio”), si prescinde dal rispetto dei termini di cui all’articolo 9 della stessa l.r. 3/1994 per l’erogazione dei contributi relativi all’annualità 2014 a favore della Provincia di Siena, a copertura delle spese sostenute per gli interventi di gestione faunistico venatoria attivati nell’anno 2014.
Art. 67 quinquies
- Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto (19)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 34.

1. Al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex Casa dello studente da adibire a centro polifunzionale con finalità di carattere sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto, previa stipula di specifico accordo con la provincia medesima e con gli altri soggetti interessati, un contributo straordinario di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 222 “Investimenti in ambito sociale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 sexies
- Contributo straordinario al Comune di Pisa (20)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 35.

1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del parco di Cisanello, prospiciente l’ospedale di Pisa, con la ciclopista dell’Arno, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 200.000,00 al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 septies
- Interventi sulla mobilità ciclopedonale (21)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 36.

1. Al fine di garantire la continuità del tracciato ciclopedonale lungo la via Francigena, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 30.000,00 al Comune di Fosdinovo, previa stipula di apposita convenzione, per la progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile ricadente nel Comune di Fosdinovo, a completamento della pista in corso di realizzazione in territorio ligure da parte della Provincia di La Spezia lungo il canale Lunense, che si raccorda con il tracciato ciclabile della Francigena tra Aulla e Avenza in corso di realizzazione in territorio toscano.
2. All’onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.

Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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