CAPO V
- Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale
Art. 38
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Art. 142 quinquies - Disposizioni transitorie in materia di ESTAV
1. Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 l'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest, l’ESTAV dell'Area vasta centro e l’ESTAV dell'area vasta sud-est proseguono la gestione dell'attività già intrapresa ed avviano quelle previste dal programma annuale di attività dell’ESTAR.
2. Gli atti non previsti nel programma annuale di attività sono adottati solo se autorizzati dall’ESTAR. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'ESTAR, il direttore generale dello stesso non si esprime negativamente.
3. I consigli direttivi degli ESTAV sono sciolti con effetto dal 1° ottobre 2014.
4. Dal 1° ottobre 2014 i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, svolgono le funzioni di commissario straordinario. Le funzioni di commissario straordinario cessano alla data di soppressione degli ESTAV, fatto salvo quanto previsto nel comma 9.
5. Ai commissari degli ESTAV nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, non si applica la previsione di cui al comma 9 bis, lettera c), del medesimo articolo.
6. Il direttore generale, nel caso in cui assuma le funzioni di commissario straordinario, sostituisce il direttore amministrativo e ne esercita le funzioni.
7. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.
8. L'atto di ricognizione è trasmesso alla Giunta regionale ed al collegio sindacale, che esprime parere entro il 31 dicembre 2014. La Giunta approva l’atto di ricognizione limitatamente alla parte relativa al patrimonio immobiliare. Il provvedimento della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
9. Gli ESTAV sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015. L’attività di
ricognizione e verifica della situazione contabile può essere protratta fino al 31 marzo 2015. Dal 1° gennaio l’attività è svolta per i soli adempimenti relativi alla redazione della situazione contabile, con oneri a carico della Regione, dai commissari e dai componenti dei collegi sindacali cessati, che si avvalgono del personale individuato dal direttore generale dell’ESTAR.
10. L'ESTAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per incorporazione con successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data.
11. Ai fini della gestione unitaria del servizio di cassa dell’ESTAR, l’ESTAV dell’Area vasta centro avvia, all’entrata in vigore
della legge regionale 23 maggio 2014, n. 26 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla
l.r. 40/2005 , alla
l.r. 51/2009 , alla
l.r. 85/2009 ed alla
l.r. 81/2012 ), le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, con il supporto dell’ESTAV dell’Area vasta nord-ovest e dell’ESTAV dell’Area vasta sud-est.
12. Al fine di remunerare le attività disciplinate dal comma 9 rese ad ESTAR, stimati in euro 115.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 243 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
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Art. 39
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3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 157.100.000,00 per l’anno 2015 con gli stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – spese di investimento” e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema
sanitario – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
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Art. 40
- Tavolo di monitoraggio regionale
1. E’ istituito il tavolo di monitoraggio regionale, attraverso il quale la Regione procede periodicamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi sanitari, economico finanziari e di investimento degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale (SSR), anche attraverso il monitoraggio di cui all’
articolo 121 bis della l.r. 40/2005 .
2. Il tavolo di cui al comma 1 è presieduto dall’assessore competente in materia di diritto alla salute ed è composto dal direttore della relativa direzione regionale e dai dirigenti regionali competenti nelle materie trattate.
3. Il tavolo si riunisce almeno trimestralmente con la partecipazione delle direzioni delle aziende e degli enti del SSR di volta in volta convocate.
4. Il verbale delle sedute riporta l’esito delle riunioni evidenziando gli ulteriori obiettivi concordati e le eventuali prescrizioni impartite ai soggetti convocati.
Art. 41
- Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla
l.r. 51/2009 , alla
l.r. 40/2005 e alla
l.r. 8/2006 ) e nella
l.r. 77/2013 e, in particolare, procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’
articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”), nonché dall’
articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 , e fermo restando quanto disposto dall’
articolo 2, comma 73, della l. 191/2009 , siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori interventi normativi in materia di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, tesi ad assicurare la sostenibilità economica complessiva del sistema anche attraverso un ulteriore contenimento della spesa di personale.
3. Al fine di cui al comma 1 si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le spese per il personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l’anno 2015, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
Art. 42
- Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici
1. Fermi restando i principi di cui all’
articolo 14 della l.r. 65/2010 e all’
articolo 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto conto delle ulteriori misure adottate di razionalizzazione del settore sia a livello locale che nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2015 per i farmaci e i dispositivi medici.
2. La Giunta regionale definisce, nell’ambito del contenimento della spesa di cui al comma 1, le modalità per la completa esenzione delle spese per i farmaci e i dispositivi medici per i lavoratori autonomi dotati di partita IVA con grave malattia prolungata o che dichiarino di fatturare nell’anno di riferimento meno di 12.000, euro.