Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79
Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014
Art. 8
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 74/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
“
1. L’ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all’invio di cui al comma 6 dell’articolo 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:
a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
1) articolo 8, comma 8;
2) articolo 8, comma 9;
3) articolo 10, commi 1 e 2;
4) articolo 10, comma 3.
”. 2. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
“
5. L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.