TITOLO VIII
Norme per l’edilizia sostenibile
CAPO I
Norme per l’edilizia sostenibile
Art. 217
Edilizia sostenibile. Finalità e azioni pubbliche
1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità ambientale, il risparmio e la produzione energetica nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nonché gli interventi di rigenerazione urbana, di cui al titolo V, capo III, ispirati ai principi dell’ecoquartiere volti a perseguire la autosostenibilità energetica mediante l’uso integrato di fonti rinnovabili, la resilienza ai cambiamenti climatici, la gestione razionale delle risorse, l’impiego di tecnologie a bassa emissione di carbonio, sistemi di mobilità multimodale sostenibili.
2. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
a) promuove gli interventi di edilizia sostenibile anche nell’ambito dei propri piani e programmi;
b) promuove attività formative rivolte ai tecnici pubblici e privati e alle imprese;
c) approva le linee guida di cui all’articolo 219;
d) definisce e aggiorna un sistema di certificazione di sostenibilità ambientale dell’edilizia, compreso l’accreditamento dei soggetti che svolgono le attività per la certificazione di sostenibilità ambientale dell'edilizia.
e) organizza e promuove, in collaborazione con i comuni, le attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di edilizia sostenibile, finalizzati alla verifica della regolarità della documentazione e della conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali.
3. La certificazione di sostenibilità ambientale dell'edilizia di cui al comma 2, lettera d), ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento e per gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all’articolo 220.
4. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni:
a) redigono regolamenti edilizi coerenti con i contenuti del presente capo e delle linee guida di cui all’articolo 219;
b) applicano gli incentivi di cui all’articolo 220;
c) collaborano con la Regione nelle attività di monitoraggio e controllo di cui al comma 2, lettera e).
Art 217 bis
1. Le funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici sono svolte dalla Regione, per mezzo di una società “in house” che per statuto possa svolgere tale finizione, individuata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le tariffe da applicare per la certificazione, entro i limiti stabiliti dagli organismi tecnici nazionali di riferimento, e le modalità di controllo della Regione sul servizio prestato.
Art. 218
Definizioni
1. Ai fini del presente capo sono interventi di edilizia sostenibile gli interventi di edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti:
a) sono progettati, realizzati e gestiti con una specifica attenzione alla qualità dell’edificio, dei suoi costi e prestazioni ambientali nonché delle interazioni con il contesto in cui si inserisce;
b) minimizzano i consumi dell'energia e delle risorse ambientali e limitano gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
c) sono concepiti e realizzati in materia tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
d) tutelano l'identità storico-culturale e morfotipologica degli insediamenti e favoriscono il mantenimento dei caratteri urbanistici ed edilizi storici legati alla tradizione locale, in ragione dei relativi caratteri di adattamento al contesto e conseguente salubrità, durevolezza ed efficienza energetica;
e) utilizzano materiali naturali, con particolare riferimento a quelli di provenienza locale, per salvaguardare i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale;
f) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento all’intero ciclo di vita dell'edificio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative o sperimentali;
g) adottano scelte localizzative e soluzioni planimetriche degli organismi edilizi coerenti con l’assetto idrogeomofologico e il microclima locale, tenendo conto dell’irraggiamento solare e dei venti dominanti, e utilizzando la vegetazione per migliorarne le condizioni ambientali.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti:
a) valutazione del ciclo di vita di un edificio o di una sua componente: l'impatto generato sull'ambiente nel corso della sua esistenza, dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione, trasporto, distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento finale che ne deriva;
b) sistema di certificazione ambientale dell'edilizia: un sistema in grado di valutare e differenziare il livello di sostenibilità ambientale degli edifici, definendo le prestazioni richieste per ciascun livello di sostenibilità.
Art. 219
Linee guida regionali
1. Al fine di garantire la qualità dell’edilizia sostenibile la Giunta regionale, nel rispetto delle norme tecniche europee e nazionali, approva con deliberazione entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti:
a) i criteri prestazionali, con particolare riferimento al risparmio idrico, al recupero delle acque meteoriche e grigie, alla selezione dei materiali da costruzione salubri e al relativo ciclo di vita, al risparmio energetico, all’approvvigionamento energetico, alla selezione dei materiali da costruzione salubri ed al relativo ciclo di vita;
b) i requisiti minimi da raggiungere per ottenere gli incentivi di cui all’articolo 220;
c) il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale;
d) i criteri per il recupero dell'edilizia tradizionale locale o rurale con presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell'architettura sostenibile;
e) i criteri per il miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico coerenti e compatibili con i caratteri morfo-tipologici dell'edilizia di valore storico.
3. Per poter accedere agli incentivi di cui all’articolo 220, la progettazione degli edifici privati si adegua alle linee guida regionali e alle norme, ove presenti, del regolamento edilizio adeguato ai sensi dell’articolo 217, comma 4.
Art. 220
Incentivi economici ed urbanistici
1. Nel rispetto delle linee guida regionali, e secondo quanto disposto dall’articolo 219, al fine di incentivare l’edilizia sostenibile, i comuni applicano incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura crescente fino ad un massimo del 70 per cento, a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa sismica, dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 216, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti realizzati ai sensi del presente capo non sono computati ai fini dei parametri stabiliti dagli strumenti della pianificazione urbanistica:
a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
d) tutti i maggiori volumi e superfici strettamente finalizzati al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.
3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
4. Le modalità di computo di cui al comma 2, si applicano anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione e degli standard di cui al d.m. 1444/1968.
5. Qualora i livelli prestazionali di cui al comma 1 non siano raggiunti, il comune recupera gli oneri dovuti maggiorati degli interessi legali e irroga una sanzione pari alla metà della riduzione applicata sulla base del suddetto comma.
6. L’eventuale riduzione degli spessori o la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 2, assume rilevanza ai fini del computo dei parametri urbanistici di cui all’articolo 216.
7. I comuni possono applicare agli interventi di edilizia sostenibile incentivi di carattere edilizio-urbanistico, mediante la previsione negli strumenti della pianificazione urbanistica di un incremento fino al 10 per cento della superficie
calpestabile(423) Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 57.
ammessa per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di addizione volumetrica, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi. Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire di cui all’articolo 196 ed è soggetto alle sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 221
1. Per accedere agli incentivi di cui all'articolo 220 è necessario il preventivo rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 217 bis.
1 bis. A garanzia dell’ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui al presente capo, è prestata garanzia fideiussoria pari all’importo degli incentivi previsti. La quota di essi, pari al 30 per cento, è vincolata fino al monitoraggio della struttura, per un periodo non inferiore a dodici mesi dall’ultimazione dei lavori, al fine di verificare l’effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera. (452) Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 78.