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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

TITOLO V
CAPO I
Contenuto degli atti di governo del territorio
Art. 88
Piano di indirizzo territoriale
1. Il piano di indirizzo territoriale (PIT) è lo strumento di pianificazione territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i programmi settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica.
2. Il PIT ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 135 del Codice e dell’articolo 59 della presente legge.
3. Il PIT è composto da una parte statutaria e da una parte strategica.
4. In particolare, lo statuto del territorio del PIT, individua, rappresenta e disciplina:
a) il patrimonio territoriale regionale;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 5;
c) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del Codice e le aree di cui all’articolo 142 dello stesso Codice;
d) le disposizioni concernenti l’adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al piano paesaggistico, assicurando nel relativo procedimento la partecipazione degli organi ministeriali.
5. La parte strategica del PIT indica le linee progettuali per l’assetto territoriale regionale mediante l’individuazione e la definizione:
a) del ruolo dei diversi sistemi territoriali locali e dei conseguenti obiettivi del governo del territorio;
b) di indirizzi e criteri per lo sviluppo di azioni integrate per la tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale e del paesaggio;
c) di indirizzi e criteri per l’elaborazione di specifici progetti di territorio riferiti a tematiche e ambiti territoriali individuati come strategici dal programma regionale di sviluppo (PRS).
6. Il PIT contiene inoltre:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
7. Ai fini di cui al comma 5, il PIT stabilisce:
a) gli indirizzi relativi all’individuazione dei tipi di intervento e dei relativi ambiti territoriali che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali, anche in relazione alle forme di perequazione tra comuni;
b) le direttive e le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione, ai fini del governo degli effetti territoriali;
c) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul territorio di competenza regionale e relative prescrizioni;
d) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture, di trasporti e cave; (6)

Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61.

e) la disciplina per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici. In particolare il PIT contiene l’individuazione dei porti e approdi turistici, le previsioni di ampliamento e di riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione;
f) l’individuazione dei porti di interesse regionale, la disciplina per gli interventi di riqualificazione e ampliamento di quelli esistenti e la disciplina delle loro funzioni;
g) la disciplina delle funzioni degli aeroporti del sistema aeroportuale toscano;
h) la disciplina territoriale per le grandi strutture di vendita e per le aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture;
i) le misure di salvaguardia.
8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera i), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 88 bis
Disposizioni particolari per l’approvazione del piano di indirizzo territoriale(4)

Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 42.

1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione della proposta.
Art. 89
Progetti di territorio
1. I progetti di territorio di cui all’articolo 88, comma 5, lettera c), attuano il PIT e sono approvati dal Consiglio regionale mediante un’unica deliberazione qualora non comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.
2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1, comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni sono soggetti al procedimento di cui al titolo II capo I.
2 bis. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai progetti di paesaggio previsti dal piano di indirizzo territoriale (PIT), assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti. (357)

Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

Art. 90
Piano territoriale di coordinamento provinciale
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
2. Il PTC si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della provincia.
3. Il PTC recepisce i contenuti del piano paesaggistico regionale.
4. Il PTC si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica.
5. Lo statuto del territorio del PTC specifica:
a) il patrimonio territoriale provinciale, in relazione alle funzioni proprie e delegate della provincia, con particolare riferimento al territorio rurale;
b) le invarianti strutturali del territorio provinciale;
c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice;
d) i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale;
6. La parte strategica del PTC indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del territorio. A tal fine:
a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;
b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III;
d) detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000 ;
e) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio economico e culturale della comunità provinciale.
7. Il PTC stabilisce:
a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia;
b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale e relative prescrizioni;
c) le misure di salvaguardia.
8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto e, comunque per un periodo non superiore a tre anni.
9. Il PTC contiene inoltre:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
Art. 91
Piano territoriale della città metropolitana
1. Il piano territoriale della città metropolitana (PTCM) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della città metropolitana, i piani e i programmi di settore comunali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
2. Il PTCM si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della città metropolitana.
3. Il PTCM recepisce e specifica i contenuti del piano paesaggistico regionale.
4. Il PTCM si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica.
5. Lo statuto del territorio del PTCM specifica:
a) il patrimonio territoriale della città metropolitana, in relazione alle funzioni proprie e delegate, con particolare riferimento al territorio rurale;
b) le invarianti strutturali del territorio della città metropolitana;
c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice;
d) i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale;
6. La parte strategica del PTCM indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del territorio. A tal fine:
a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;
b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III, nonché per la trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000 ;
d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio economico e culturale della comunità della città metropolitana.
7. Il PTCM stabilisce:
a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della città metropolitana;
b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;
c) le misure di salvaguardia.
8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto e, comunque per un periodo non superiore a tre anni.
9. Il piano territoriale della città metropolitana contiene, inoltre, le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, con particolare riferimento:
a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità;
b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;
c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;
d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;
e) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 102.
10. Il PTCM contiene altresì:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
Art. 91 bis
Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in luogo dei comuni. Direttive ai comuni per i piani operativi(5)

Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 43.

1. La città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all’ articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 23, comma 15.
2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all’articolo 95.
Art. 92
Piano strutturale
1. Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui all’articolo 6 e della strategia dello sviluppo sostenibile.
2. Il quadro conoscitivo comprende l’insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile.
3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM:
a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all’articolo 5;
b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 4;
c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all’articolo 66;
d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM;
e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell’adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT;
f) i riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE e per le relative strategie.
4. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce:
a) l’individuazione delle UTOE;
b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;
c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all’articolo 130,(96)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37.

previste all’interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali(96)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37.

;
d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l’efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968, articolati per UTOE;
e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compresi quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
g) gli ambiti di cui all’articolo 88, comma 7, lettera c), gli ambiti di cui all’articolo 90, comma 7, lettera b), o gli ambiti di cui all’articolo 91, comma 7, lettera b).
5. Il piano strutturale contiene altresì:
0a) gli obiettivi in termini di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla mobilità ciclistica; (523)

Lettera inserita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 12.

a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
c) l’individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane;
e) le misure di salvaguardia.
6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale.(97)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37.

7. Il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell’uso del suolo e non contiene previsioni localizzative (544)

Parole inserite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 10.

, ad eccezione dell’indicazione degli ambiti di cui al comma 4, lettera g), e delle misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e).
Art. 93
Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale
1. Il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre(218)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 5.

anni decorrenti dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del piano strutturale o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(219)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 5.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(465)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4.

3. Le restrizioni di cui al comma 2, si applicano altresì alla data dell’eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di adozione del piano operativo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
Art. 94
Piano strutturale intercomunale Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale(98)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

1. Due o più comuni, anche appartenenti a province diverse, possono procedere alla formazione del piano strutturale intercomunale avente i contenuti di cui all’articolo 92.
2. Il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, il PTC delle province di riferimento o il PTCM, con particolare riferimento:
a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità;
b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale; (99)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 102.
2 bis. Il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a quattro anni (358)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

(221)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 6.

decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio. (100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

2 ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 bis, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ai sensi dell'articolo 23 non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), (221)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 6.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva. (466)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5.

(100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

2 quater. Le limitazioni di cui al comma 2 ter, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale intercomunale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del piano operativo da parte del comune interessato. (100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

2 quinquies. Il termine di cui al comma 2 bis, può essere prorogato dall'ente responsabile dell'esercizio associato di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente complesso. (100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

2 sexies. Ai fini del presente articolo, per variante generale al piano strutturale intercomunale si intende quella definita ai sensi dell'articolo 93, comma 4. (100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

Art. 95
Piano operativo
1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale e si compone di due parti:
a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.
2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce:
a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, nonché la ricognizione degli immobili abbandonati e in condizioni di degrado, dettando specifiche disposizioni volte a favorirne il recupero e la rifunzionalizzazione; (571)

Lettera così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 75.

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3;
d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano tramite il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86;
f) le zone connotate da condizioni di degrado.
3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo individua e definisce:
a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi di cui al titolo V, capo II;
b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125;
c) i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121;
d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 63 nell’ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);
f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica); (101)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’articolo 100, la compensazione urbanistica di cui all’articolo 101, la perequazione territoriale di cui all’articolo 102, il piano comunale di protezione civile di cui all'articolo 104, comma 4,(101)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

e le relative discipline.
4. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo può individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Con riferimento a tali edifici, il comune può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree ove essi sono collocati attraverso forme di compensazione, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione delle previsioni di valenza quinquennale del piano operativo, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire sugli edifici di cui al presente comma tutti gli interventi conservativi, ad esclusione degli interventi di demolizione e successiva ricostruzione non giustificati da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.
5. Le previsioni del piano operativo sono supportate:
a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e), compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso per la tutela dei beni paesaggistici;
b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall’individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e dall’individuazione delle azioni conseguenti;
e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.
6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il piano operativo contiene le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano, finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.
7. Il piano operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della città metropolitana, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, lettere a) e b).
8. Le previsioni di cui al comma 3, sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni(101)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c). Ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, o parti di esso, i comuni possono pubblicare un avviso sui propri siti istituzionali, invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale.
9. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.(443)

Vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31, art. 1.

10. I vincoli preordinati all’esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica. Qualora sia previsto che l’opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.
11. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 9 si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d), qualora entro il suddetto termine(103)

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.(443)

Vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31, art. 1.

12. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11, per un periodo massimo di cinque(467)

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6.

anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.
13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11 o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza, relativi ai programmi aziendali di cui all'articolo 74, a condizione che non prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.(104)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

14. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del piano operativo, il comune redige una relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 3.
Art. 96
Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti
1. Il procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle di cui all’articolo 30 ha durata massima non superiore a tre(222)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 8.

anni decorrente dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del piano operativo o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(223)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 8.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(468)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7.

3. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
Art. 97
Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo
1. I poteri di deroga al piano strutturale e contestualmente, se necessario, al piano operativo, sono esercitabili esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
2. Quando sia necessario esercitare i poteri di deroga al solo piano operativo, essi sono esercitabili nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, ivi comprese le fattispecie espressamente disciplinate dall’articolo 14, comma 1 bis del d.p.r. 380/2001;(469)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8.

b) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze nonché alle destinazioni d’uso ammissibili ;(470)

Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 8.

c) purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il piano strutturale.
2 bis. Il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dal piano operativo nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall’articolo 23 quater del d.p.r. 380/2001, purché tale utilizzazione non risulti in contrasto con il piano strutturale. (471)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 8.

Art. 98
Distribuzione e localizzazione delle funzioni
1. Icomuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE) e definisce, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree, i mutamenti della destinazione d’uso eseguiti, in assenza di opere edilizie, all’interno della stessa categoria funzionale da assoggettare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).(359)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

2. Ove non costituisca parte integrante del piano operativo, la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni è approvata con il procedimento di cui all’articolo 111.
Art. 99
Categorie funzionali e(105)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40.

mutamenti della destinazione d’uso
1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all’ingrosso e depositi;
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito;(360)

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente(361)

Parola inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

rilevante della destinazione d'uso.
3. Gli strumenti di pianificazione(107)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40.

urbanistica comunali o la disciplina di cui all'articolo 98(362)

Nota soppressa.

possono:
a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
b) individuare aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:
1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
2) industriale e artigianale e commerciale, all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.
4. La destinazione d'uso legittima dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui all’articolo 133, comma 7 bis, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici situati nel territorio rurale.(472)

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9.

4 bis. Si ha mutamento della destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell’unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali. (473)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9.

5. L’insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.
Art. 100
Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di interesse generale definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica mediante l’equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese in ambiti, anche discontinui purché all’interno della stessa UTOE, oggetto di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle previsioni della pianificazione urbanistica. Gli ambiti interessati dalla perequazione urbanistica possono essere anche relativi ad UTOE diverse, a condizione che le previsioni oggetto di perequazione siano contestuali e risultino reciprocamente vincolate.
2. L’equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri è effettuata in considerazione delle limitazioni all’edificabilità derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale o dagli strumenti di pianificazione urbanistica o ai fini dell’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al capo III del presente titolo(109)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 41.

e tiene altresì conto delle condizioni fisiche del territorio nonché dei vincoli derivanti dalle leggi.
Art. 101
Compensazione urbanistica
1. La compensazione urbanistica si realizza con l’attribuzione, nel rispetto delle previsioni del piano operativo o dell'atto di ricognizione di cui all'articolo 125 di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo convenzionale tra il comune e l’avente titolo, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico.
2. Le facoltà edificatorie attribuite per compensazione urbanistica ai sensi del comma 1, compresi i crediti edilizi, sono esercitabili solo all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese nell’ambito degli interventi soggetti a piano attuativo o a progetto unitario convenzionato di cui all’articolo 95, comma 3, lettere a) e c) oppure degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125 Tali facoltà edificatorie sono soggette alla decadenza quinquennale di cui all’articolo 95, comma 9.
Art. 102
Perequazione territoriale
1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e presuppone la formalizzazione di un accordo tra gli enti locali interessati.
2. Nei casi di cui all’articolo 25, comma 9, sulla base del parere reso dalla conferenza di copianificazione, gli enti interessati definiscono le misure di perequazione territoriale in relazione agli effetti indotti dalla previsione comportante impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato e stipulano al riguardo specifico accordo per le finalità di cui al comma 1.
3. L’accordo di cui al comma 2, può prevedere la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali nel quale confluiscono i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 183 relativi agli interventi oggetto dell’accordo, risorse proprie degli enti stessi, imposte locali sugli immobili e altre entrate fiscali, anche di scopo, inerenti la realizzazione degli interventi.
4. Per le previsioni di cui agli articoli 26 e 27, comportanti perequazione territoriale, almeno il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione sono destinati ad interventi volti alla rivitalizzazione di aree commerciali quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali.
Art. 103
Misure di salvaguardia
1. Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con lo strumento di pianificazione territoriale o con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui all’articolo 13.
2. Non sono ammessi interventi soggetti a SCIA in contrasto con le norme di salvaguardia del piano strutturale adottato o con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui all’articolo 13.
3. La sospensione di cui al comma 1, opera fino all’efficacia dello strumento di pianificazione territoriale o dello strumento di pianificazione urbanistica e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.
Art. 104
Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento(439)

Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

1. Il PIT, il PTC, il PTCM e il piano strutturale, in sede di individuazione e disciplina delle invarianti strutturali di cui all’articolo 5, definiscono sulla base di indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti delle trasformazioni previste.
2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica. (111)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, sulla base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste.
4. Il piano comunale di protezione civile di cui alla l.r. 67/2003 , costituisce parte integrante del piano operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante automatica al piano operativo.
5. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la coerenza delle misure di mitigazione rispetto agli scenari di rischio possibili.
6. Le verifiche di cui ai commi 2 e 3(112)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 9, e sono depositate presso le strutture regionali competenti che effettuano il relativo controllo.
7. Nell’esercizio del controllo(363)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

di cui al comma 6, le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9 .
8. I comuni non possono procedere all’approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti di cui al comma 2(113)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

e degli atti di cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.
9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento che contiene in particolare:
a) le direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all’obiettivo della mitigazione dei rischi; (114)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;
c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le condizioni per le quali le indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione. (114)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

Art. 105
Aree non pianificate
1. Le aree non pianificate sono quelle prive di disciplina pianificatoria operativa, comprese quelle di cui all’articolo 95, commi 9, 10 e 11, qualora il piano operativo sia privo di specifica disciplina di gestione operante in caso di decadenza delle relative previsioni. Tale disciplina non può prevedere interventi comportanti l’utilizzo di quantità edificabili prelevate dai dimensionamenti del piano strutturale di cui all’articolo 92, comma 4, lettera c).
2. Nelle aree non pianificate di cui al comma 1, in assenza della specifica disciplina di gestione, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d’uso o aumento del numero delle unità immobiliari.(115)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 44.

3. Sono fatte salve le norme a tutela del suolo, dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza, del patrimonio storico, artistico e culturale.
Art. 106
Regolamenti edilizi
1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, decoro pubblico, igiene, sicurezza e vigilanza.
2. Le norme dei regolamenti edilizi comunali non possono in alcun caso costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nelle materie di cui al comma 1, approva un regolamento edilizio tipo, nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 380/2001.(116)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45.

CAPO II
Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato
SEZIONE I
Norme comuni per i piani attuativi
Art. 107
Piani attuativi
1. I piani attuativi, comunque denominati, costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano operativo.
2. L’atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione secondo le procedure e le modalità di cui al Sito esternod.p.r. 327/2001 e alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
3. Le varianti al piano strutturale o al piano operativo, correlate a previsioni soggette a pianificazione attuativa, possono essere adottate e approvate contestualmente al relativo piano attuativo.
4. Sono comunque soggetti a piano attuativo:
a) gli eventuali crediti edilizi riferibili alla compensazione urbanistica di cui all’articolo 101;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nei casi di cui all'articolo 74, comma 13 e all'articolo 79, comma 2, lettera i bis); (117)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46.

Art. 108
Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi
1. Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi di cui all’articolo 107 per i quali è ammessa l’iniziativa privata, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale, previo invito degli altri proprietari, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune della proposta di piano attuativo, comprensiva dello schema di convenzione relativo alla realizzazione dell’intervento. Il comune informa tempestivamente i proprietari non aderenti al consorzio della presentazione della proposta, ai fini dell’eventuale sottoscrizione della medesima previa adesione al consorzio.
2. Successivamente all’approvazione del piano attuativo, il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 1, a dare attuazione alle indicazioni del piano mediante l’adesione alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune procede a diffidare i proprietari non aderenti al consorzio, assegnando un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dall’approvazione del piano attuativo.
3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, gli immobili dei proprietari che non hanno sottoscritto la convenzione rientrano tra i beni soggetti all’espropriazione di cui all’articolo 107, comma 2. Le somme necessarie per l’espropriazione sono a carico dei soggetti che hanno sottoscritto la convenzione.
Art. 109
Contenuto dei piani attuativi
1. I piani attuativi contengono:
a) l’individuazione progettuale di massima delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria;
b) l’assetto planivolumetrico complessivo dell’area di intervento con specifiche indicazioni relative ai prospetti lungo le strade e piazze;
c) la localizzazione degli spazi riservati ad opere o impianti di interesse pubblico, ivi compresa la localizzazione delle aree necessarie per integrare la funzionalità delle medesime opere;
d) l’individuazione degli edifici o parti di essi oggetto di recupero e riuso, con l’indicazione delle specifiche categorie di intervento ammesse, nonché l’indicazione delle tipologie edilizie per i nuovi fabbricati derivanti da interventi di nuova edificazione o da demolizione e ricostruzione;
e) l’eventuale suddivisione del piano in più unità di intervento tra loro funzionalmente coordinate;
f) il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità previste dalle leggi statali e dall’articolo 108;
g) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento, con particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine con il territorio rurale;
h) lo schema di convenzione atta a regolare gli interventi previsti dal piano attuativo e le correlate opere ed interventi di interesse pubblico.
2. Il piano attuativo è inoltre corredato:
a) dalla ricognizione ed eventuale integrazione, ove necessaria, del quadro conoscitivo di riferimento;
b) dalla normativa tecnica di attuazione;
c) dalle disposizioni relative alla perequazione urbanistica di cui all’articolo 100 o alle forme di compensazione urbanistica di cui all’articolo 101, ove previste dal piano operativo;
d) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti per l’uso del territorio;
e) da una relazione di fattibilità.
3. L’attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, lettera h), può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso, per ogni stralcio funzionale nella convenzione sono quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto d'intervento.
4. Il contenuto dei piani regolatori portuali è disciplinato dall’articolo 86, comma 3, e dal regolamento regionale di cui all’articolo 87, comma 4.
Art. 110
Validità dei piani attuativi
1. Contestualmente all’atto di approvazione, il comune fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato ed i termini entro i quali sono operate le eventuali espropriazioni ai sensi dell’articolo 108.
2. L’approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, il piano diventa inefficace per la parte non ancora attuata.
4. Nel caso di cui al comma 3, permane l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo. Sono fatti salvi eventuali adempimenti da assolvere entro i termini stabiliti dalla convenzione per il completamento degli interventi previsti dal piano attuativo.
Art. 111
Approvazione dei piani attuativi
1. Il piano attuativo conforme alle previsioni dei piani operativi è approvato con le procedure di cui al presente articolo.
2. Con riferimento al piano attuativo di iniziativa privata conforme alle previsioni del piano operativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, o dal completamento della documentazione necessaria, sono comunicati al proponente i tempi previsti per l’adozione del piano.
3. Dopo l’adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso alla provincia o alla città metropolitana, è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e lo trasmette alla provincia o alla città metropolitana.
5. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto.
6. Il piano regolatore portuale dei porti regionali è trasmesso dopo l’adozione anche alla Regione ed è approvato previo parere positivo di idoneità tecnica di cui all’articolo 86, comma 4. Il piano approvato è trasmesso alla Regione.
Art. 112
Particolari varianti ai piani attuativi
1. Il comune procede con un unico atto all’approvazione delle varianti ai piani attuativi nel caso in cui esse non comportino aumento della superficie edificabile(364)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

né dei volumi degli edifici, non modifichino il perimetro del piano e non comportino riduzione complessiva degli standard previsti nei piani attuativi oggetto di variante. Le altezze possono essere modificate laddove non superino quelle previste dal piano operativo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle varianti che comportano superamento delle altezze massime previste dal piano attuativo.(119)

Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47.

2. Qualora la variante abbia ad oggetto beni soggetti alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice, l’atto di approvazione è corredato da idonea documentazione attestante il rispetto della disciplina del piano paesaggistico.
SEZIONE II
Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
Art. 113
Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 239 bis,(329)

Parole inserite con l.r. 20 luglio 2018, n. 36, art. 1.

all’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, come identificati dal piano paesaggistico regionale, le nuove attività estrattive sono subordinate all’approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo. In assenza del piano attuativo a scala di bacino estrattivo non è ammessa l’apertura di nuove attività estrattive né la riattivazione di cave dismesse.
2. Il piano attuativo di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale e degli obiettivi di qualità paesaggistica dallo stesso definiti per ciascun bacino estrattivo, individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale. Il piano attuativo individua inoltre le cave e le discariche di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica.
3. La presentazione di piani attuativi di bacino estrattivo è consentita anche in assenza di espressa previsione degli strumenti comunali di pianificazione territoriale e(365)

Parole aggiunte con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 24 .

urbanistica.
4. Per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi di bacino estrattivo si applica l’articolo 114.
4 bis. A seguito dell'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi, la verifica della compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificare l'iter autorizzativo, consiste nella verifica di conformità dei singoli interventi al medesimo piano attuativo dei bacini estrattivi ed è svolta, di norma, dalla struttura comunale competente. Il Comune o la Regione possono, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, richiedere che la valutazione di compatibilità sia effettuata dalla Commissione Regionale di cui all'articolo 153 bis. (366)

Comma aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 24.

Art. 114
Procedimento per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
1. Il piano attuativo relativo ai bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all’articolo 113, è approvato secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della conformità del piano attuativo con le previsioni e prescrizioni del PIT, (367)

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 25.

nonché, salvo quanto specificato all’articolo 113, comma 3, della conformità al piano operativo.
3. Il comune adotta il piano attuativo e provvede alla pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT, dandone comunicazione alla provincia e alla Regione.
4. Il piano attuativo riferito a bacini estrattivi che interessano i beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, sono trasmessi alla Regione, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul BURT del relativo avviso di adozione. La Regione, entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione del piano, provvede ad indire una conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, invitando a partecipare anche i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di verificare in via preliminare il rispetto della disciplina dei beni paesaggistici. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi.
5. Decorso il termine di cui al comma 3, oppure il termine di cui al comma 4 se successivo, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e lo trasmette alla provincia e alla Regione.
6. Il piano attuativo è efficace ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto.
7. Ove riferito ad un bacino estrattivo intercomunale il piano attuativo è adottato da tutti i comuni competenti per territorio ed acquista efficacia solo a far data dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di intervenuta approvazione del piano attuativo da parte di ciascun comune. Qualora non sia approvato da uno o più comuni il piano attuativo non acquista efficacia per i rispettivi territori.
SEZIONE III
Piani attuativi particolari
Art. 115
Piani di lottizzazione
1. Nei piani di lottizzazione, la convenzione fra comune e proprietari, da trascriversi a cura di questi ultimi, contiene:
a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera b);
b) l’assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. La quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
c) i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere;
d) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
L’efficacia dei titoli abilitativi all’edificazione, nell’ambito dei singoli lotti, è subordinata alla presenza o all’impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, relativi all’intero piano.
Art. 116
Piani particolareggiati
1. Il comune può dare attuazione alle previsioni di trasformazione del piano operativo, di cui all’articolo 95, comma 3, lettera a) e b), mediante l’approvazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, aventi i contenuti di cui all’articolo 109.
2. L’approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.
Art. 117
Piani per l’edilizia economica e popolare
1. I comuni possono dotarsi di un piano per la realizzazione di alloggi a carattere economico o popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione, ai sensi della Sito esternolegge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare).
2. L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio, in misura massima del 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.
3. Le aree da includere nei piani sono scelte tra le aree destinate ad edilizia residenziale nei piani operativi.
4. L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.
Art. 118
Piani per gli insediamenti produttivi
1. I comuni possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici ai sensi dell’Sito esternoarticolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla Sito esternolegge 17 agosto 1942, n. 1150 ; Sito esternolegge 18 aprile 1962, Sito esternon. 167 ; Sito esternolegge 29 settembre 1964, n. 847 ). In tal caso, con riferimento agli insediamenti commerciali, il piano costituisce attuazione delle prescrizioni contenute nella disciplina di cui all’articolo 88, comma 7, lettera h).
2. Le aree da comprendere nel piano di cui al comma 1, sono individuate nell’ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani operativi.
3. Il comune espropria le aree di cui al comma 1, con le modalità e procedure di cui all’articolo 108.
4. La concessione del diritto di superficie ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni, salvo nel caso in cui sia effettuata a favore di enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici occorrenti nella zona delimitata dal piano, per i quali è a tempo indeterminato.
5. Contestualmente all’atto della costituzione del diritto di superficie oppure all’atto di cessione della proprietà dell’area, tra il comune e il superficiario oppure il proprietario, è stipulata una convenzione con la quale sono stabiliti gli oneri a carico del superficiario o dell’acquirente e le sanzioni in caso di inosservanza.
6. L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.
Art. 119
Piani di recupero del patrimonio edilizio
1. I piani di recupero del patrimonio edilizio possono essere di iniziativa pubblica o privata.
2. I piani di cui al comma 1, attuano il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ricadenti all’interno del perimetro delle zone connotate da condizioni di degrado espressamente individuate dal piano operativo nel rispetto delle indicazioni del piano strutturale. Le previsioni dei piani di recupero sono finalizzate alla conservazione, alla riqualificazione, anche mediante ricostruzione ove necessario, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, e possono attuarsi anche attraverso interventi di completamento, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.
3. Per la loro attuazione, i piani di recupero individuano unità minime di intervento, costituite dall’insieme degli edifici e delle correlate aree libere sulle quali i piani stessi intervengono in modo unitario e contestuale.
4. Oltre ai contenuti di cui all’articolo 109, i piani di recupero comprendono la disciplina tecnica per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al comma 2.
Art. 120
Programmi complessi di riqualificazione insediativa
1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi. Essi sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione. Tali programmi, puntando sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie d’intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private.
2. I programmi complessi di riqualificazione insediativa sono localizzati all’interno delle zone di cui all’articolo 95, comma 2, lettera f),
3. I programmi di riqualificazione insediativa ricomprendono in particolare:
a) programmi integrati di intervento di cui all’Sito esternoarticolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica);
b) programmi di recupero urbano di cui all’Sito esternoarticolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 Sito esternodicembre 1993, n. 493 ;
c) ogni altro programma di riqualificazione insediativa comunque denominato, individuato ai sensi della legge statale.
4. I programmi complessi di riqualificazione insediativa contengono:
a) uno studio di fattibilità degli interventi, con particolare riferimento ai tempi di cantierabilità;
b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto proponente, diverso dall’amministrazione comunale, si dichiari disposto a realizzare;
c) la valutazione degli effetti attesi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi proposti comporta;
d) i termini di inizio ed ultimazione dei lavori nonché l’individuazione dei beni soggetti ad espropriazione ai sensi dell’articolo 108.
SEZIONE IV
Progetto unitario convenzionato
Art. 121
Progetto unitario convenzionato
1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria, le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all’intervento, sono assoggettate dal piano operativo a progetto unitario convenzionato.
2. Il progetto unitario convenzionato è corredato da:
a) la relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna delle scelte progettuali;
b) l’individuazione progettuale di massima delle eventuali opere d’urbanizzazione integrative correlate all’intervento;
c) l’assetto planivolumetrico complessivo dell’area di intervento, comprensivo dell’indicazione delle masse, delle altezze e dei prospetti delle costruzioni esistenti e di progetto;
d) la localizzazione degli eventuali spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
e) la normativa tecnica di attuazione, ove necessaria;
f) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.
3. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Possono costituire, tra l'altro, oggetto della convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di facoltà edificatorie;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di lavori pubblici. (120)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48.

c) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.
5. Il comune approva il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione mediante un unico atto.
6. Il termine di validità del progetto unitario convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
CAPO III
Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate
SEZIONE I
Finalità, definizioni, interventi e disposizioni procedurali
Art. 122
Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate
1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 106 , con le seguenti finalità:
a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;
b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;
c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;
d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell’utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125.
2. Il presente capo si applica ad edifici ed aree connotati da presenza di degrado urbanistico o socio-economico, ai sensi dell’articolo 123, inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato, ivi comprese le aree interessate dalla presenza di beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice.
3. Sono in ogni caso esclusi:
a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali sia stata ottenuta la sanatoria; (368)

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26.

b) gli edifici e i tessuti urbanistici riconosciuti di pregio per il loro valore storico, architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio;
c) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come definite dall’Sito esternoarticolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli strumenti di pianificazione territoriale;
e) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico sensi della parte II del Codice.
4. Per gli interventi di cui al presente capo, resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice.
Art. 123
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per aree caratterizzate da degrado urbanistico si intendono le aree con presenza di un patrimonio edilizio e connotate da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associata alla carenza di attrezzature e servizi, alla carenza e al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere, nonché le aree caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse;
b) per aree caratterizzate da degrado socio-economico si intendono le aree connotate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento.
Art. 124
Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale
1. Al fine di incentivare interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi interventi di addizione volumetrica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva(476)

Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 11.

e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi della superficie edificabile(369)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27.

a titolo di premialità. Tali incrementi assicurano il rispetto dell’Sito esternoarticolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). In ogni caso l’edificazione complessiva garantisce un adeguato rapporto tra le superfici coperte e gli spazi liberi nel lotto di pertinenza.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la qualità e la sostenibilità dell’edilizia. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3 del Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
3. Gli incrementi di cui al comma 1, sono aumentati e modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
4. Con il regolamento di cui all’articolo 18 della l.r. 87/1998 , sono determinati gli incrementi delle premialità di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui gli interventi richiedano il trasferimento in area APEA già esistente, il progetto di rilocalizzazione dell’edificio contiene il progetto di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione e l’eventuale progetto di bonifica delle medesime aree. Il soggetto attuatore si impegna a rendere utilizzabili tali aree per finalità di interesse collettivo, privilegiando attività produttive e di servizio e la realizzazione di connessioni ecologiche.
Art. 125
Interventi di rigenerazione urbana
1. La Regione promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo. Concorrono alla rigenerazione urbana, nelle fattispecie definite dall’articolo 122, ed individuate dal piano operativo oppure ai sensi del comma 2, gli interventi volti a riqualificare il contesto urbano attraverso un insieme sistematico di opere consistenti in:
a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;
b) riqualificazione delle aree degradate;
c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;
d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;
e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.
2. I comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica cui all’articolo 32 e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.(191)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1.

3. La previsione del piano operativo o l’atto comunale di ricognizione di cui al comma 2, sono costituiti da:
a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2000;
b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:
1) la descrizione dell’area individuata da cui risultino le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto espresso all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 122;
2 bis) le prescrizioni e le prescrizioni d’uso del PIT con valenza di piano paesaggistico da rispettare nonché le direttive a cui fare riferimento nella definizione degli interventi; (121)

Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 49.

3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con particolare (122)

Parola inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 49.

riferimento, (123)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 49.

alle altezze massime degli edifici ed all’indice (370)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28.

di copertura dell’area;
3 bis) un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare; (192)

Numero inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1.

3 ter) le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101; (192)

Numero inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1.

3 quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all’articolo 126; (192)

Numero inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1.

(371)

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28.

4) gli incrementi ed eventuali ulteriori premialità, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima del 35 per cento della superficie edificabile(370)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28.

esistente all’interno dell’area alla data di entrata in vigore della presente legge, o in alternativa, la densità massima esistente nelle aree contigue.
4. Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella scheda ai sensi del comma 3, lettera b), numero 2), prevedono tra l’altro:
a) la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volta anche a migliorare la relazione con i tessuti urbani circostanti o la ricomposizione dei margini urbani, tenuto conto del necessario rapporto visuale e morfo-tipologico con il tessuto urbano consolidato;
b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, servizi e del verde urbano;
c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari;
d) il raggiungimento di un’equilibrata composizione sociale, anche attraverso interventi di edilizia sociale, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'articolo 63;
e) l’efficientamento energetico degli edifici e l'uso integrato di fonti rinnovabili;
f) il miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità volto a favorire l’inserimento o il rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza di corsi d’acqua o aree naturali residue, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità ciclo-pedonale;
g) gli interventi finalizzati a conseguire un migliore allineamento della cortina edilizia in coerenza con l’assetto planimetrico urbano storicizzato e tenuto conto del necessario rapporto visuale con gli elementi espressivi dell’identità dei luoghi;
h) la riqualificazione delle connessioni con gli spazi e servizi pubblici, anche esterni all’area, con particolare attenzione al trasporto collettivo.
4 bis. L’approvazione dell’atto di ricognizione di cui al comma 2, costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all’esproprio. (193)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1.

Art. 126
Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana
1. Entro il termine quinquennale di efficacia della disciplina di cui all’articolo 95, comma 1, lettera b), oppure entro cinque anni dalla data di pubblicazione dell’atto di cui all’articolo 125, comma 2, i soggetti aventi titolo possono presentare la manifestazione di interesse anche tramite un soggetto promotore terzo.
2. I piani di intervento sono trasmessi al comune che provvede a darne pubblicità tramite l’albo pretorio e il proprio sito istituzionale per quindici giorni consecutivi. Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli interessati devono rappresentare la proprietà di almeno la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale. La proposta di piano di intervento è corredata da:
a) il cronoprogramma degli interventi;
b) l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al comune;
c) l’impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie fideiussorie in ordine all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione medesima;
d) lo schema di convenzione.
3. Nei successivi quindici giorni dalla data di pubblicazione dei piani di intervento presentati, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.
4. Negli ulteriori quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, i piani di intervento sono presentati e discussi nel corso di un’assemblea pubblica per assicurarne la conoscenza e per raccogliere i contributi dei cittadini. Nei quindici giorni successivi allo svolgimento dell’assemblea, i cittadini possono presentare osservazioni.
5. Ferme restando le valutazioni ambientali e di compatibilità paesaggistica, ove previste dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, motivando in ordine all’accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento. L’approvazione costituisce, ove occorra, integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, nonché dichiarazione di pubblica utilità.(194)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2.

Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra la scheda di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.(124)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50.

5 bis. Qualora i soggetti che propongono il piano di interventi non siano proprietari di tutte le aree indicate nel piano, al fine di consentire l´attuazione degli interventi, il comune provvede secondo il procedimento di cui all´articolo 108. (195)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2.

6. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non possono comportare la trasformazione del territorio rurale, comunque definito negli strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 4.
7. Qualora nell’area oggetto di interventi di rigenerazione urbana siano presenti destinazioni d’uso produttive, le attività produttive in essere sono mantenute e innovate anche favorendo l’inserimento di nuove attività produttive compatibili con il contesto urbano, attività di terziario avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona.
Art. 127
Misure per l'incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 191, comma 14, al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, gli incrementi di superficie edificabile(372)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29.

ed in genere le premialità attribuite ai sensi del presente capo, possono superare le quantità massime ammissibili stabilite dai piani operativi. Tali incrementi e premialità sono invece da considerare ai fini del prelievo delle quantità massime ammissibili di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c).
2. Le convenzioni accessorie agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente capo possono prevedere l'esecuzione a carico del soggetto attuatore, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016(125)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51.

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie a scomputo integrale degli oneri di cui all'articolo 184.
Art. 128
Promozione della riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse
1. La Regione promuove accordi di pianificazione finalizzati alla riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse o parzialmente dismesse, individuate dagli strumenti della programmazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).(328)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove le iniziative necessarie al reperimento delle risorse.
Art. 129
Promozione delle APEA
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove la qualificazione degli insediamenti produttivi anche con riferimento agli obiettivi previsti per le APEA ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 87/1998 .
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove le iniziative necessarie al reperimento delle risorse.
SEZIONE II
Regolamento di attuazione del titolo V
Art. 130
Regolamento di attuazione
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1, anche coordinandosi, per quanto necessario, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 38 della l.r. 10/2010 , disciplina anche:
a) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed interna delle previsioni dei piani;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
c) il monitoraggio di cui all’articolo 15.

Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Nota soppressa.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 75 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.