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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 28
- Decorrenza del trasferimento delle funzioni
1. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative relative alle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e l), e comma 2, della l.r. 25/1998 , sono individuate ai sensi e nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi 92, 94 e 96, Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il trasferimento della titolarità delle funzioni di cui al comma 1, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), decorre dalla data di trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 92, 94 e 96, Sito esternodella l. 56/2014 .
3. Fino alla data del trasferimento di cui al comma 2, le funzioni continuano ad essere esercitate dai soggetti competenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il trasferimento della titolarità delle funzioni di cui al comma 1, comprese quelle dei relativi procedimenti di VIA, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per il rilascio delle autorizzazioni e l’approvazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998 , relativi a:
a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall’Sito esternoarticolo 4, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti;
b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;
c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.
5. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, sono comunque computate nell’ambito del procedimento di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.