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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

CAPO III
- Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni
Art. 26
- Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano regionale, dei piani interprovinciali dei rifiuti e dei piani di ambito
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2013, n. 106, è approvato secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi del comma 1, è adeguato alle disposizioni della presente legge con le procedure di cui all’articolo 10 della l.r. 25/1998 , come modificato, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti, i piani interprovinciali dei rifiuti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. I piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli approvati ai sensi del comma 3, restano validi ed efficaci fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti. I piani provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi ed efficaci fino alla data dell’approvazione dei piani interprovinciali, o, in mancanza di questi, fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti.
5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvano i nuovi piani di ambito nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall’articolo 27 della l.r. 25/1998 , come modificato dalla presente legge, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale adeguato ai sensi del comma 2.
6. Fino all’approvazione dei nuovi piani di ambito, restano validi ed efficaci i piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge o, in mancanza di questi, i piani straordinari per i primi affidamenti del servizio, di cui all’articolo 27 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e Norme per la gestione integrata dei rifiuti).
7. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 vigente a tale data.
Art. 26 bis
Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito (1)

Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8, art.1.

1. Fino all’adeguamento del piano regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 2, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito o il piano straordinario vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 4, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. La proposta di aggiornamento del piano è depositata per trenta giorni consecutivi presso le sedi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale interessato, ed è pubblicata sul sito istituzionale dei medesimi enti e della Regione. Durante tale termine chiunque può presentare all’autorità osservazioni.
3. Contestualmente al deposito di cui al comma 2, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmette la proposta di aggiornamento del piano alla Regione che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. La proposta di aggiornamento è trasmessa altresì alle province interessate che, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, possono formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di competenza relativi alle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
4. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono approvati con proprio atto dall’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sono trasmessi alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione.
5. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento e della Regione. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito istituzionale su cui il piano è consultabile.
Art. 27
- Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
1. I piani di raccolta dei rifiuti di cui agli articoli 6 bis e 6 ter della l.r. 25/1998 , già trasmessi alle province ed alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti a tale data.
Art. 28
- Decorrenza del trasferimento delle funzioni
1. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative relative alle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e l), e comma 2, della l.r. 25/1998 , sono individuate ai sensi e nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi 92, 94 e 96, Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il trasferimento della titolarità delle funzioni di cui al comma 1, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), decorre dalla data di trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 92, 94 e 96, Sito esternodella l. 56/2014 .
3. Fino alla data del trasferimento di cui al comma 2, le funzioni continuano ad essere esercitate dai soggetti competenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il trasferimento della titolarità delle funzioni di cui al comma 1, comprese quelle dei relativi procedimenti di VIA, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per il rilascio delle autorizzazioni e l’approvazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998 , relativi a:
a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall’Sito esternoarticolo 4, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti;
b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;
c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.
5. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, sono comunque computate nell’ambito del procedimento di cui al comma 1.
Art. 29
- Disposizioni transitorie relative ai procedimenti
1. I procedimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e l), e comma 2, della l.r. 25/1998 , in corso alla data del trasferimento della titolarità delle funzioni di cui all’articolo 28, sono conclusi dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.
2. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui all’articolo 5 comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998 , già rilasciate alla data del trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 28, è di competenza della Regione. La Regione subentra altresì nelle garanzie finanziarie già prestate a favore delle province, alla data del trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 28, per la gestione degli impianti di cui all’articolo 5 comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998 .
3. Ai procedimenti di VIA relativi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, già avviati alla data del trasferimento di tali funzioni, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento. I procedimenti sono conclusi dai soggetti competenti secondo le norme vigenti a tale momento.
Art. 30
- Disposizioni transitorie per i flussi dei rifiuti
1. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 25 bis della l.r. 25/1998 , sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dalle province, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 31, comma 6, della l.r. 25/1998 , abrogato dalla presente legge.
Art. 31
- Abrogazioni
1. Gli articoli 6 quater, 8, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 14, 20 octies e 23 bis della l.r. 25/1998 , sono abrogati.
Allegato A -
Allegato A1
-
l.r. 10/2010
Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione
a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.
b) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
c) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
d) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale con più di 500.000 m3 di materiale estratto.
e) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m3.
f) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
g) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.
h) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
i) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
l) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al cinque per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
m) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1,
Sito esternodella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
.
o) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato
B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs.152/2006
.
p) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
).
q) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5,
Sito esternodella parte quarta del d. lgs. 152/2006
): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5,
Sito esternodella parte quarta del d. lgs. 152/2006
), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
r) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3, oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
).
s) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte
quarta del
Sito esternod.lgs. 152/2006
).
t) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Allegato B -
Allegato B1
-
l.r. 10/2010
Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Industria energetica ed estrattiva
a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.
b) Impianti industriali non termici di potenza superiore a 10 MW per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.
c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
d) Impianti industriali sulla terraferma per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva installata superiore a 1 MW.
e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.
f) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.
g) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbone fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
Progetti di infrastrutture
h) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.
i) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili.
l) Linee ferroviarie a carattere regionale.
m) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare, comportanti l’immissione nel mare o in ambienti a esso contigui di una quantità complessiva di materiale pari o superiore a 500.000 m3.
n) Casse di espansione o di laminazione con volume d’invaso pari o superiore a un milione di m3.
o) Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.
p) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
q) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
r) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale.
s) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11,
Sito esternodella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
); impianti
di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
).
t) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
).
u) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore
a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
).
v) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
).
z) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
.
aa) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
.
Altri progetti
ab) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari.
ac) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
ad) Campi da golf con percorso a 18 buche.
ae) Progetti di cui all’Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
af) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A1 o all’Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A1).

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.