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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/1998
1. L'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Competenze della Regione
1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative attribuite alle regioni in materia di gestione dei rifiuti, nonché di spandimento fanghi in agricoltura non espressamente riservate a comuni e province dalla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, ed in particolare:
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;
b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'
Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall’articolo 6 bis;
c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla
Sito esternoparte seconda, titolo III bis del medesimo d.lgs. 152/2006
, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all’articolo 21;
d) l’emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’
Sito esternoarticolo 191 del d.lgs. 152/2006
, nonché la promozione e l’adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;
e) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal
Sito esternod.lgs. 152/2006
;
f) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;
2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'
Sito esternoarticolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006
, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all’articolo 30 quater, ai fini dell’applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla
Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
g) la redazione di linee guida e di criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'
Sito esternoarticolo 195, comma 1, lettera r), del d.lgs. 152/2006
;
h) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all’articolo 9, nonché dei contributi di cui all’articolo 3;
i) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.
l) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all’
Sito esternoarticolo 194, comma 7, del d.lgs. 152/2006
.
2. Sugli impianti di cui al comma 1, lettera c), individuati negli allegati A1 e B1
della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la Regione effettua la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità.”.
Art. 2
- Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica
1. In attuazione dell’
Sito esternoarticolo 251 del d.lgs. 152/2006
, è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 251 medesimo.
2. I contenuti, nonché i criteri e le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla
l.r. 54/2009
.
”.
Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 25/1998
1. L'articolo 6 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale di cui all’
Sito esternoarticolo 197 del d.lgs. 152/2006
, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla
Sito esternoparte quarta del d.lgs. 152/2006
, nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all’
Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
(Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
;
d) l'individuazione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 191 del d.lgs. 152/2006
secondo quanto previsto all’articolo 16;
f) il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'
Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
).
2. Le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT).
”.
Art. 4
1. L'articolo 6 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 6 bis - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
1. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003
l’Autorità portuale comunica il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico alla Regione che lo approva entro sessanta giorni da tale comunicazione, integrandolo con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e reso accessibile tramite pubblicazione sul sito internet della Regione.
”.
Art. 5
1. L'articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"
Art. 6 ter - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima
1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’autorità marittima, le prescrizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003
sono adottate, d’intesa con la Regione, con ordinanza che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dello stesso
Sito esternod.lgs. 182/2003
, costituisce piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. L’intesa è approvata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei
rifiuti.
3. La Regione, avvalendosi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il cui ambito ricomprende il territorio di competenza dell’autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, cura, d’intesa con l’autorità marittima stessa, le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 25/1998 , le parole “
con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale
” sono soppresse.
Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 25/1998
1. L'articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"
Art. 9 - Contenuti del piano regionale
1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44
(Disposizioni in materia di programmazione regionale), le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel PAER ai sensi dell’
articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007
ed ha i contenuti di cui all’
Sito esternoarticolo 199 del d.lgs. 152/2006
.
2. Ad integrazione dei contenuti di cui al comma 1, il piano regionale in particolare definisce:
a) gli interventi idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale, nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
b) i criteri per l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
c) i criteri per l’individuazione, nell’ambito del PTCP, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Definisce inoltre le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per la definizione dei fabbisogni, della tipologia e del complesso degli impianti di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, compreso il recupero energetico degli stessi, da realizzare nella regione, si tiene conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all’interno degli ATO, nonché dell’offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema industriale;
e) i fabbisogni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento e il recupero dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti, nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;
f) criteri per la definizione di standard tecnici economici relativi alle operazioni di recupero e smaltimento;
g) i livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
h) le fonti principali per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel piano;
i) i criteri per l’individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;
l) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;
m) gli obiettivi, la finalità e le tipologie di intervento per l’adozione delle misure economiche di cui all’articolo 3;
n) i termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. Il piano regionale contiene, inoltre, la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il piano, in particolare, contiene, ad integrazione dei contenuti di cui all'
Sito esternoarticolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006
:
a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;
b) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di aree inquinate.
4. L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati è effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla
Sito esternolegge 29 ottobre 1987, n. 441
, di conversione
Sito esternodel decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361
, come modificata dalla
Sito esternolegge 9 novembre 1988, n. 475
, di conversione
Sito esternodel decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
), estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al
Sito esternodecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
5. La Giunta regionale approva linee guida finalizzate ad uniformare sul territorio le attività di censimento e mappatura delle aree potenzialmente contaminate di cui al comma 4.
6. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso, di cui alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, del d.lgs. 152/2006.
7. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’
articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005
.
”.
Art. 8
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 25/1998 le parole: “
Il piano regionale di gestione dei rifiuti è piano settoriale ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla
legge regionale 15 novembre 2004, n. 61
.”
sono soppresse.
Art. 9
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998 , le parole: “
comma 1, lettera e)
”, sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2, lettera c),
”.
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r.25/1998 è sostituito dal seguente:
5. L'inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare, di cui all’
Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006
, o nell’anagrafe dei siti contaminati, di cui all’
Sito esternoarticolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006
, determina:
a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all’articolo 13 bis, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili ed urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all’
Sito esternoarticolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive.);
b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti
redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.
”.
3. Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998 , le parole “
inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9, comma 2
” sono soppresse.
Art. 10
- Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 25/1998 , è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Interventi edilizi ammessi
1. A seguito dell'inserimento di un'area nell’elenco dei siti da bonificare di cui all’
Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006
o nell’anagrafe dei siti contaminati di cui all’
Sito esternoarticolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006
, possono essere realizzati sui manufatti esistenti unicamente i seguenti interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione ordinaria che non comportino aumento della pianta del fabbricato;
b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato;
c) interventi necessari all’adeguamento degli organismi edilizi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino mutamenti della destinazione d’uso;
e) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità;
f) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti a condizione che non comportino aumento di occupazione di suolo.
2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono ammessi a condizione che non interferiscano con il suolo, il sottosuolo e la falda e non ostacolino la realizzazione delle eventuali opere di bonifica.
3. Nei casi in cui sia accertato, unicamente per la falda, il superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla parte quarta, titolo V, allegato 5, tabella 2,
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, o dei diversi valori di fondo naturale eventualmente definiti ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (
L.R. 25/25
/1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), possono essere realizzate anche tipologie di interventi edilizi diverse da quelle di cui al comma 1, a condizione che il proprietario:
a) dimostri che l’inquinamento della falda non abbia avuto origine da attività svolte o da fatti verificatisi sul terreno di sua proprietà, allo stesso imputabili;
b) dimostri che l’intervento edilizio proposto non infici in alcun modo la successiva bonifica della falda;
c) dimostri che l’intervento proposto non comporti rischi per la salute delle persone che frequentano l’area a vario titolo;
d)dia atto delle misure di prevenzione eventualmente già attuate ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 245 del d.lgs. 152/2006
.
4. Ai fini di cui al comma 3, il proprietario dell’area presenta all’ente titolare del procedimento di bonifica il progetto di intervento e una relazione tecnica contenente:
a) l’analisi delle attività potenzialmente inquinanti svolte, anche in passato, sull’area specificando l’attività produttiva, i cicli industriali, le materie prime utilizzate nonché i rifiuti e gli scarichi liquidi;
b) la caratterizzazione dello stato di inquinamento della falda al di sotto dell’area;
c) la verifica delle condizioni di inquinamento della falda all’intorno dell’area attraverso una ricostruzione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area con determinazione delle isofreatiche e delle linee di flusso, nonché delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero e con la realizzazione di almeno tre piezometri;
d) l’analisi di rischio sanitario per l’utilizzo dell’area.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati progettuali e tecnici di cui al comma 4, salva la richiesta di eventuali integrazioni, l’ente titolare del procedimento di bonifica, previa convocazione della conferenza di servizi di cui all’
Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006
, a cui sono invitati a partecipare anche l’ARPAT e l’azienda unità sanitaria locale (ASL) di competenza, autorizza, ove ne ricorrono le condizioni, il rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario all’esecuzione dell’intervento proposto dal proprietario dell’area, con indicazione delle prescrizioni da inserire nello stesso titolo abilitativo.
6. Qualora all’esito della conferenza di servizi di cui al comma 5, emerga la necessità di attuare le misure di messa in sicurezza di cui all’
Sito esternoarticolo 245 del d.lgs. 152/2006
, il rilascio del titolo abilitativo può essere autorizzato solo dopo l’attuazione di tali misure di messa in sicurezza.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessano di avere efficacia gli “Indirizzi per l’interpretazione e l’applicazione dell’
articolo 13, comma 5, lettera a), della l.r. 25/1998 ”, Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1193.
Art.11
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/1998 le parole: “
all'art. 13 del Decreto
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'
Sito esternoarticolo 191 del d.lgs. 152/2006 ”.
Art.12
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 25/1998 , le parole: “
nei piani interprovinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel piano regionale
”, e dopo le parole “
in materia urbanistica ed ambientale
” sono aggiunte le seguenti: “
ai fini di soddisfare il fabbisogno di gestione del recupero energetico secondo gli obiettivi posti dallo stesso piano regionale ricorrendo in questo senso all’offerta resa disponibile dal sistema industriale.
”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 25/1998 , le parole: “
dell'Ente competente al rilascio dell’autorizzazione medesima
” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione
”.
Art. 14
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 sono abrogati.
2. Al comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “
commi 4, 5 e 12 del decreto
” sono sostituite con “
commi 4 e 5 del decreto
”.
3. Al comma 11 dell'articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
ai sensi del comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006 ”.
4. Al comma 13 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “
che dimostri la possibilità di coprire
l’intero importo dell’intervento nel termine massimo di tre anni
” sono soppresse.
6. Al comma 16 bis dell'articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
all’articolo 9, comma 2, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’
Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006 ”.
Art. 15
1. Il comma 1 dell'articolo 20 septies della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. Le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) con le procedure di cui alla parte quarta, titolo I, capi IV e V,
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, possono essere autorizzate per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mgO2Kg-1VSh-.
”.
Art. 16
1. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998 le parole: “
piani interprovinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani di ambito
”.
Art. 17
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “
piani interprovinciali di gestione dei rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani di ambito
”, e le parole: “
dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’articolo 27
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “
proposta di piano interprovinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
proposta di piano di ambito
”.
3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 sono abrogati.
4. Alla fine del comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 sono aggiunte le parole: “
secondo quanto previsto all’
articolo 43 della l.r. 69/2011
.
”.
5. Il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
8. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’
articolo 44 della l.r. 69/2011
.
”.
Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate provvedono alla stipula della convenzione, che costituisce modifica dei rispettivi piani di ambito.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
2 bis. In caso di eventi eccezionali e contingenti, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate possono sottoscrivere convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza, anche in assenza degli indirizzi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Giunta regionale.
”.
4. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 sono abrogati.
5. Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 le parole: “
3, 4 e 5,
” sono soppresse.
Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 25 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 25
” sono soppresse.
Art. 20
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
nel piano interprovinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel piano regionale
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
nei piani interprovinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel piano regionale
”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
e recupero
” sono sostituite dalle seguenti “
e di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d)
”.
i bis) la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza, ivi compresa la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la capacità di smaltimento;
i ter) la descrizione del sistema di raccolta differenziata, idoneo al raggiungimento degli obiettivi del piano di ambito;
i quater) le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e le modalità di avvio al recupero.
”.
6. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
dei piani interprovinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
del piano regionale
”, e le parole: “
alle province e
” sono soppresse.
7. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
le province interessate d’intesa tra loro possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione può
”, e le parole: “
piano interprovinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano regionale
”.
8. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
alle province interessate che, d’intesa tra loro, lo adeguano
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione che lo adegua
”, e le parole “
la provincia con il maggior numero di abitanti
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
9. Al comma 4 bis dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 dopo le parole: “
anche in via telematica
” sono aggiunte le seguenti: “
mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento, della Regione e dei comuni interessati.
”.
10. I commi 6 e 7 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 sono abrogati.
Art. 21

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

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