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Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 56

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), in materia di microcredito in favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);


Considerato quanto segue:


1. La modifica, nell’attuale situazione di crisi economica delle famiglie, intende attivare uno strumento di sostegno finanziario che sia in grado di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficoltà economica temporanea per contrastare il rischio di povertà e di esclusione sociale;


2. E’ pertanto opportuno ampliare la categoria dei beneficiari della misura “Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà” prevista dall’articolo 7 della l.r. 45/2013 , in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA individuale che vivono in situazione di temporanea difficoltà economica;


3. L'interesse iniziale per la misura microcredito prevista dall’articolo 7 della l.r. 45/2013 , e la forte attesa sono stati parzialmente frenati dalle disposizioni di prima applicazione previste dall'articolo 11, comma 2, della stessa l.r. 45/2013 , nell'attesa dell’entrata in vigore del cosiddetto “ISEE corrente” che ad oggi non è ancora applicabile. Pertanto è opportuno modificare alcuni elementi di rigidità che nel tempo hanno reso poco utilizzabile il ricorso alla misura: a tal fine è introdotto il riferimento per tutti i beneficiari della misura al valore dell’ISEE di euro 36.151,98;


4. E’ opportuno prevedere un meccanismo che garantisca al legislatore una rendicontazione periodica dei risultati e delle criticità emerse in sede di attuazione delle misure attivate;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.