Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55
Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 .
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014
Art. 5
- Individuazione degli organi sostituiti e sostituti
1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 , conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:
a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;
c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;
d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.
2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 , sono sostituiti secondo le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.