Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014
Art. 12
- Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l’ufficio centrale regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell' articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b).
5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.