Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma settimo, e l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f), l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 31 comma 1, dello Statuto;
Vista la


Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 29 luglio 2014;
Considerato quanto segue:
1. Con la presente legge, ai sensi dell’

2. In seguito all’entrata in vigore della

3. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata l.r. 25/2004 , nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilità, la garanzia di un’adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, si è caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste “bloccate” e, in continuità con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale (

4. Questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti è stato colmato soltanto in parte dalla l.r. 70/2004 sulla selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la possibilità di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, è rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza politica;
5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva dell’attuale l.r. 25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l’elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale;
6. In merito alla modalità di attribuzione dei seggi la presente legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui è consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza politica può facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali;
7. Per contenere i possibili effetti negativi del voto di preferenza è necessario prevedere una modalità di espressione dello stesso che ne incentivi al massimo l’utilizzo nonché evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire l’omogeneità delle stesse;
8. Al fine di evitare un’eccessiva “disproporzionalità” tra voti ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell’attribuzione del premio di maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi al primo turno;
9. E’ inoltre necessario prevedere apposite disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con la

10. In rapporto all’attuale normativa elettorale è necessario confermare anche nella presente legge:
1) la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto;
2) la soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno il 35 per cento dei seggi;
3) la previsione dell’incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. E’ altresì opportuno prevedere una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle stesse.
11. Essendo la presente legge incentrata sul sistema delle preferenze, viene meno per l’ordinamento regionale la necessità di disporre di una normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive. Si prevede pertanto l’abrogazione della l.r. 70/2004 .
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.