Legge regionale 29 luglio 2014, n. 44
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;
Vista le legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 aprile 2014;
Considerato quanto segue:
1. L’Assemblea legislativa regionale ha assunto impegni volti a proporre, entro il mese di marzo del 2014, una nuova proposta di organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale ed a presentare proposte di legge tese ad armonizzare la normativa vigente in materia, con l’obbiettivo di perseguire il superamento dell’attuale sistema incentrato sulle società della salute, fermo restando il principio cardine dell’integrazione socio-sanitaria e quello connesso al ruolo degli enti locali;
2. La necessità di contenere i costi della sanità pubblica costituisce un impegno che può passare anche attraverso la riduzione di enti, strutture, forme di aggregazioni funzionali o gestionali proprie degli enti locali, fermo restando che la necessità di superare il sistema della società della salute non deve pregiudicare la fattiva e provata collaborazione tra il settore della sanità, incentrato sulle aziende sanitarie, e quello socio-assistenziale riservato dalla legislazione nazionale in via esclusiva ai comuni;
3. Il superamento del ruolo della società della salute impone la progettazione di una governance multilivello, in grado di scongiurare l’allentamento degli indispensabili rapporti fra comuni ed aziende sanitarie che la legge individua nelle tre conferenze: aziendale, di area vasta e regionale, intese quali luoghi di concertazione collegati fra loro tecnicamente e politicamente. Al contempo, il superamento della società della salute rende necessario meglio identificare e rafforzare il ruolo della zona distretto nel governo tecnico delle attività sanitarie territoriali;
4. L’importanza di un sistema organizzativo certo e ben definito, in grado di utilizzare al meglio le risorse economiche e finanziarie, in grado di fare rete fra tutti i settori e le istituzioni coinvolti, ma al contempo dotato di dinamicità e, soprattutto, costruito attorno ai cittadini, rende necessario apportare modifiche ed integrazioni alla normativa vigente in materia;
5. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, con conseguenti modifiche del testo:
Approva la presente legge:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.