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Legge regionale 29 luglio 2014, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 10
1. Dopo l'articolo 64 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 64 ter - Comitato di partecipazione degli utenti
1. In ciascuna zona-distretto, ove non sia costituita la società della salute, è istituito il comitato di partecipazione degli utenti presso la conferenza zonale dei sindaci. Il comitato è composto da membri designati dalle associazioni che rappresentano l’utenza che usufruisce dei servizi, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, purché non erogatori di prestazioni.
2. Una volta istituito e insediato il comitato di partecipazione si dota di un proprio regolamento interno per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività.
3. L’attività del comitato di partecipazione si esercita verso tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della zona-distretto o con essa convenzionate e accreditate.
4. Sono compiti del comitato di partecipazione nell'ambito della zona distretto di riferimento:
a) contribuire alla programmazione delle attività avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo;
b) esprimere parere sulla proposta dell’articolazione zonale del PIS entro trenta giorni dal ricevimento;
c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza in tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della zona-distretto o con essa convenzionate e accreditate;
d) verificare e esprimere parere sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;
e) redigere, formulando anche specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sul piano attuativo locale in merito allo stato dei servizi.
5. Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto di riferimento e richiedere specifiche studi e approfondimenti.
6. Al fine di assicurarne la operatività e favorire un rapporto organico e la partecipazione dei cittadini sono messi a disposizione del comitato di partecipazione, da parte del soggetto individuato dalla convenzione di cui all’articolo 70 bis, locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute, così come si provvede alla pubblicizzazione degli stessi.
7. Al fine di garantire le finalità, di cui al comma 4, e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche sono promosse due “agorà della salute” all’anno, aperte alla popolazione, in cui è assicurata la presenza degli assessori regionali di riferimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.